Orientamento sessuale – Allocazione di un detenuto in sezione protetta – Ufficio di sorveglianza di Spoleto, ordinanza del 18 dicembre 2018, del 29 dicembre 2018

UFFICIO DI SORVEGLIANZA  DI SPOLETO

IL MAGISTRATO  DI SORVEGLIANZA

P.M. e difesa,   la seguente ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza in data 18.12.2018, sentiti

ORDINA

Letto il reclamo proposto da XXXX presso la Casa Circondariale di  , con il quale l’interessato  si duole di essere collocato in  ragione del proprio orientamento sessuale omosessuale in una sezione protetta promiscua nella quale non si sente sicuro e non gli viene consentito di svolgere adeguate attività trattamentali;

 

OSSERVA

XXX nel suo reclamo, ha lamentato di subire come una vessazione il proprio inserimento all’interno di una sezione “protetta” dell’istituto penitenziario , nella quale sono presenti anche detenuti separati dal resto della popolazione ristretta per la particolare tipologia di reati commessi (ad es. sex offenders), ed ha aggiunto di non essere posto in condizione neppure di svolgere sufficienti attività trattamentali, che in questa sezione non sarebbero adeguatamente previste.

La Casa Circondariale di…. ha fornito nota, cui è allegato un carteggio con il Provveditorato Regionale dell’amministrazione penitenziaria, che conferma l’avvenuto inserimento di XXX all’interno   della   sezione   definita   come   “protetti   –    promiscua”   in   ragione dell’orientamento sessuale dall’interessato dichiarato mentre era detenuto presso la Casa Reclusione di …..

Si  aggiunge  che  lo  stesso  appare  polarizzato,  nell’osservazione,  sui  timori  legati  alla  propria condizione di persona omosessuale, invisa tra l’altro ai suoi connazionali, e sul desiderio di essere trasferito   presso   l’istituto   penitenziario di …. dove   a  suo  dire   poteva contare  su  molte opportunità risocializzanti.

L’istituto  penitenziario  di … nella  sua  nota,  afferma  che l’interessato  non  ha fatto tuttavia richiesta di prendere parte alle attività previste per la sezione protetta: un corso di pittura o la scuola, né ha fatto domanda per svolgere eventuali lavori intramurari (per quella sezione sono comunque previsti soprattutto lavori domestici e poche altre posizioni), da un lato affermando che si sta pian piano ambientando con i compagni, ma anche dall’altro isolandosi dal contesto, ad eccezione del tempo che trascorre in palestra.

Il Provveditorato  Regionale  ha dato atto dell’impossibilità di trasferire XXXX , ed ha aggiunto che comunque una eventuale dichiarazione dell’interessato di voler fuoriuscire dal circuito protetto dovrebbe essere valutata dall’equipe trattamentale “al fine di verificare la  possibilità di reinserire il soggetto in un circuito ordinario”.

L’istituto penitenziario, infine, apre  alla  possibilità di  verificare  una  diversa  assegnazione  alla luce dei contenuti del Dlgs  l 23/20 I 8.

Il reclamo del condannato deve essere accolto.

Occorre premettere che il reclamo è trattato nelle forme di cui ali’articolo 35 bis ord. pen., essendo allegato dall’interessato un pregiudizio grave all’esercizio di un proprio diritto, nei termini che saranno enunciati.

L’interessato è stato allocato in una sezione specifica, descritta come “protetta promiscua”, soltanto poiché ha dichiarato il proprio orientamento sessuale omosessuale.

D’altra parte, alla luce dell’attuale  assetto  normativo,  la  dichiarazione  suddetta,  rimessa  alla  sola scelta dell’interessato, è tuttavia particolarmente rilevante perché nel corso della detenzione  chi  la compie possa poi fruire delle tutele garantite  dall’ordinamento  penitenziario  ad  esempio  alla  parte unita civilmente  o  al  convivente  di  fatto (cfr. comma  38 art.  I  Legge  76/2016)  in  relazione all’art. 28 ord. pen. e dunque per poter accedere con maggior semplicità a colloqui visivi e corrispondenza telefonica con il partner e comunque per poter vivere  dignitosamente  il  proprio  percorso  di  esecuzione  penale rivolto,  nel solco dell’art.  27 Cost.,  al  reinserimento sociale.

L’articolo 14 comma 7  ord. pen., per come leggibile all’esito della medesima novella,  prevede che “l’assegnazione dei detenuti e degli internati per i quali si possano temere aggressioni e sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E’ in ogni caso garantita la partecipazione ad attivita’ trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.

Quest’ultima disposizione contempla dunque una serie specifica di misure che, nelle norme volte a disciplinare l’allocazione dei detenuti, ed eventuali loro separazioni, prevede un intervento di particolare tutela nei confronti delle persone che rischino di subire discriminazioni connesse unicamente alla propria identità di genere o all’orientamento sessuale dichiarato.

La norma prevede che chi tema possibili prevaricazioni in ragione di tali soli elementi sia allocato in una sezione separata. Ciò deve però avvenire con inserimento in un sezione in cui la separazione sia effettuata per categorie omogenee, dovendo con ciò intendersi che non sono più compatibili con l’attuale assetto normativo inserimenti di persone che temano discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere all’interno di sezioni “protette promiscue”, nelle quali cioè accanto a loro, siano ospitate altre persone separate dal resto della popolazione detentiva perché in potenziale pericolo di sopraffazioni in ragione dei reati commessi (sex offenders) o delle scelte collaborative con la giustizia o per altre cause (autori di reato appartenenti alle forze dell’ordine, magistrati … ).

L’inserimento, comunque, avviene unicamente se vi è il consenso dell’interessato e dunque a sola protezione dello stesso, e mai indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo. Viene dunque stigmatizzata dalla norma una possibile connotazione ghettizzante e, in passato  di  fatto derivava da una separazione imposta, nel caso di specie alla persona omosessuale, a prescindere dalla propria volontà, ed in tal senso non possono che esprimersi forti perplessità sulla ricostruzione, adombrata invece nelle note pervenute, secondo la quale occorrerebbe ancora oggi, a normativa mutata, una valutazione, tanto più dell’equipe trattamentale, prima di allocare il detenuto omosessuale in una sezione ordinaria, ove non senta di aver bisogno della maggior protezione derivantegli dall’inserimento in sezione e protetta e dunque a prescindere dal suo consenso.

Ad ogni modo in tali sezioni separate, che devono essere distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale, pur evidentemente  in  deroga  tendenziale  al  principio  della  massima  prossimità  al  luogo di radicamento familiare ora previsto espressamente dal comma 1 dell’articolo 14, devono garantirsi adeguate opportunità trattamentali e prevedersi che chi vi è ristretto  possa svolgerle  eventualmente anche con i detenuti delle sezioni comuni, con lo scopo di favorire  momenti  di  controllata  e progressiva  integrazione.

Dalle doglianze dell’interessato, dunque, emerge l’allegazione di un pregiudizio al proprio diritto ad una protezione rispetto alle possibili prevaricazioni, che risulterebbe violata dalla sua attuale collocazione presso la sezione protetta dell’istituto penitenziario  di…..

L’interessato ha precisato bene , anche all’odierna udienza, di temere comportamenti prevaricatori e di volere dunque un inserimento separato rispetto al resto della popolazione detenuta.

E’ però la promiscuità di detta  promiscuità della sezione protetta di …. a mettere a rischio tale condizione, tanto che egli stesso    lamenta di essere o di sentirsi confuso esempio con l’autore di delitti di tipo sessuale, come se l’inserimento in quella sezione fosse di per sé sinonimo di una speciale riprovazione sociale.

XXXX  invece,  è condannato  per   una  violazione  legge stupefacenti  alla  pena di anni 6 di reclusione, con fine pena fissato al marzo 2022.

Ulteriore doglianza dell’interessato è riferita, inoltre alla  scarsezza di opportunità trattamentali. Sotto  tale  ultimo  profilo  la  Casa  Circondariale  di ,…riferisce  che  potrebbe  partecipare  ad  un corso di pittura, ma per il resto enuncia opportunità minimali, che si scontrano allo stato con la rigida separazione imposta, ad eccezione della frequenza dei corsi scolastici, a chi sia ristretto nella sezione protetta rispetto ai detenuti delle sezioni c.d. comuni.

Alla luce degli elementi sin qui succinti, ritiene questo magistrato di sorveglianza che occorra accogliere il reclamo del…., poiché la sua attuale collocazione all’interno di una sezione separata dal resto della popolazione detenuta, in ragione dei suoi timori connessi all’orientamento sessuale omosessuale dichiarato all’ingresso, risulta vanificata dalla compresenza nella stessa sezione di persone protette per ragioni diverse e che potrebbero discriminare l’interessato né più né meno di altri detenuti.

Al contrario, tale inserimento, che non avviene per categorie omogenee, come richiesto espressamente dall’articolo 14 comma 7 ordinamento penitenziario, finisce per rivelarsi discriminatorio per l’interessato, che può fruire di un numero di attività trattamentali inferiore rispetto a quelle previste in una sezione comune, comunque vissute con disagio per i timori di discriminazione che continua ad avere essendo ubicato permanentemente con detenuti separati per ragioni diverse dalla sua, senza però vedere aumentato in modo significativo il proprio livello di protezione.
Tenuto  conto  degli  clementi  sin  qui  succinti,  accogliendo  il reclamo del ….    occorre disporre che il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria, o in caso di indisponibilità nel territorio, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, assegnino il condannato ad una sezione separata, finché tema di subire aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, ove siano collocati detenuti con le sue sole stesse esigenze di protezione ed ove gli sia garantito di fruire di opportunità trattamentali, eventualmente anche insieme a detenuti delle sezioni comuni, sotto l’attento controllo degli operatori penitenziari

Visti  gli   art. 35, 35 bis e 69 ord.  pen. ;

P.Q.M.

 

ACCOGLIE

Il reclamo di XXXXX, sopra  generalizzato, e  per l’effetto

ORDINA

Che il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria o, in caso di indisponibilità nel territorio, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria assegnino l’interessato ad una sezione separata di un istituto penitenziario, finché terna di subire aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta in ragione del proprio orientamento sessuale, ove siano collocati detenuti con le sue sole stesse esigenze di protezione ed ove gli sia garantito di fruire di opportunità trattamentali, eventualmente anche insieme a detenuti delle sezioni comuni, sotto l’attento controllo degli operatori penitenziari, con termine per provvedere di 30 giorni dalla comunicazione dell’intervenuto accoglimento del reclamo e con obbligo di  comunicare  al Magistrato di sorveglianza l’avvenuta ottemperanza.

Comunicazioni  come  per legge.

Così deciso  in Spoleto il 18.12.2018