Maggiorazione per lavoro notturno, Discriminazione lavoratori part time, Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 novembre 2014, n. 24333

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 14 novembre 2014, n. 24333

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso 11603/2012 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

 

contro

 

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

 

– controricorrente –

 

avverso la sentenza n. 345/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/05/2011 r.g.n. 338/2009;

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

 

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS) e (OMISSIS);

 

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 26.1-6.5.2011, confermo’ quella di prime cure che, accogliendo il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti della datrice di lavoro (OMISSIS) spa, aveva:

– accertato il diritto della lavoratrice, impiegata a part-time verticale, con prestazione lavorativa secondo turni continuativi e avvicendati, a vedersi applicati, nell’indicato periodo di riferimento, le maggiorazioni del 40% per il lavoro notturno e dell’80% per il lavoro notturno festivo previste all’articolo 11, punto 10 del CCNL;

dichiarato la nullita’ dell’articolo 24, comma 5, CCNL (prevedente l’applicazione del divisore 170 per i lavoratori part time applicato ad attivita’ lavorative in turni), con condanna della parte datoriale al pagamento delle conseguenze differenze retributive.

La Corte territoriale, a sostegno del decisum, ritenne che:

– in base alle previsioni del CCNL doveva ritenersi che la maggiorazione per il lavoro notturno spettasse anche ai lavoratori part-time impiegati in turni continuativi e avvicendati, ancorche’ con schema di sequenza necessariamente diverso da quello 4 + 2 contrattualmente previsto per i lavoratori a tempo pieno;

– sussisteva la violazione del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 4, in relazione alla diversita’ nell’applicazione del divisore 170 tra lavoratori a tempo pieno (solo per la parte variabile della retribuzione) e lavoratori a tempo parziale (per tutte le voci retributive).

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’ (OMISSIS) spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.

L’intimata (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’articolo 1362 c.c., si duole che la Corte territoriale, nell’interpretazione della normativa contrattuale di riferimento relativa alla maggiorazione per lavoro notturno, si sia discostata dal criterio di interpretazione letterale, da ritenersi, nella specie, sufficiente ed esaustivo. Con il secondo motivo, sempre relativo alla questione della maggiorazione per il lavoro notturno, la ricorrente denuncia, sotto svariati profili, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata.

1.1 I predetti due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Giova al riguardo ricordare la normativa contrattuale di riferimento (CCNL per il personale dipendente da societa’ e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 16 febbraio 2000):

– articolo 9, comma 3: “Per il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati l’orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al 5 e al 6 (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22-06; 06-14; 14-22.

Qualora l’azienda, in relazione ad esigenze di servizio, intenda adottare un’equivalente turnazione diversamente articolata dovra’ concordarla con la RSU”;

– al riguardo, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale e pacifico in causa, per accordo aziendale (cosiddette lettere aggiuntive) sono state previste anche possibili diverse articolazioni, secondo sequenze di 3-1; 3-2; 2-1;

– articolo 9, comma 29: “il personale a tempo parziale applicato ad attivita’ lavorative in turni puo’ essere utilizzato fuori dallo schema dei turni continui e avvicendati”;

– articolo 11, comma 10: “Per il solo personale operante in turni continui e avvicendati, a decorrere dall’1.3.00, il lavoro notturno e notturno festivo viene compensato con le maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell’80% della retribuzione di cui al punto 1, articolo 22, da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato (omissis)”.

1.2 Secondo la ricorrente la previsione dell’articolo 9, comma 3, deve ritenersi esaustiva nella individuazione del modo con cui viene realizzato l’orario di lavoro per il personale turnista (cioe’ secondo la sequenza 4+2), con la conseguenza che non vi sarebbe necessita’ di fare ricorso ad altri criteri ermeneutici.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento e’ rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto stesso, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volonta’ delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volonta’ diversa; tuttavia il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev’essere peraltro verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’articolo 1363 c.c., e dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non gia’ in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di piu’ clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 28479/2005; 4176/2007); inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, ha valore preminente il criterio logico-sistematico di cui all’articolo 1363 c.c., che impone di leggere la volonta’ dei contraenti come manifestata nella globalita’ delle clausole susseguitesi nel tempo ed aventi immediata attinenza alla materia in contesa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5140/2005; 15969/2005).

Del tutto correttamente, dunque, la Corte territoriale ha tenuto conto anche della previsione di cui al ricordato articolo 9, comma 29, traendone la logica conclusione che la possibilita’, per il personale a tempo parziale, di essere escluso dallo schema di turni continuativi e avvicendati fa comprendere come dette forme di turnazione possano ricomprendere anche i lavoratori part-time, ancorche’ impiegati secondo sequenze diverse da quella canonica del 4+2 (che, peraltro, come ricordato, anche per i lavoratori a tempo pieno, almeno a livello aziendale, non e’ quella esclusiva).

Al contempo deve considerarsi che per “turni continui e avvicendati”, secondo il significato proprio della parole usate, devono intendersi quei turni che, pur intervallati da giorni di mancata prestazione, tendano a ripetersi con la stessa modalita’ (il che, pacificamente, si verifica nel caso di specie, attraverso uno schema di turnazione che, esauritosi, viene ripetuto con la medesima sequenza). Con la conseguenza che la previsione di cui all’articolo 11, comma 10, non puo’ ritenersi circoscritta al solo personale turnista a tempo pieno, ma si estende, ricorrendone le condizioni fattuali, anche al personale a tempo parziale.

Ne’ tale conclusione puo’ ritenersi contraria alla ratio della normativa, posto che la previsione di una maggiorazione per il lavoro notturno in favore dei lavoratori impiegati in turni continui ed avvicendati, per essere il lavoro notturno una costante della turnazione stessa, non puo’ ritenersi esclusa in presenza di una diversita’ di sequenze (quali previste per i lavoratori a tempo parziale), che tuttavia, nel loro svolgimento, contemplino il lavoro notturno con caratteristiche di costanza.

Per contro una diversa e contraria interpretazione della normativa contrattuale e, in particolare dell’ambito di applicazione dell’articolo 11, comma 10, si porrebbe in contrasto con la previsione del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 4, determinando per il lavoratore turnista a tempo parziale un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, vale a dire quello turnista impiegato secondo la sequenza dettata dall’articolo 9, comma 3.

I motivi all’esame non possono dunque essere accolti.

  1. Con il terzo motivo, relativo alla questione inerente all’ambito di applicazione del divisore 170, la ricorrente denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 4, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata ed altresi’ in un precedente arresto di questa Corte di legittimita’ su un caso analogo, non sarebbe possibile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, operare un distinguo tra le voci elencate nel comma 2, lettera a), di tale disposizione, nel senso che solo per una di queste, vale a dire per la “retribuzione oraria”, si dovrebbe applicare il riproporzionamento di cui alla successiva lettera b), mentre, per le altre, opererebbe la previsione di beneficiare dei medesimi diritti; pertanto, secondo la ricorrente, la ridetta lettera b) non disporrebbe che la retribuzione globale del lavoratore part-time debba essere riproporzionata a quella del lavoratore a tempo pieno nel senso che tra le stesse venga a sussistere una proporzione matematica e il riferimento alla retribuzione oraria e non a quella globale, contenuto nella lettera a), consentirebbe implicitamente la possibile sussistenza di differenze fra le due retribuzioni.

2.1 L’assunto della ricorrente non risulta convincente, poiche’ proprio il Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 4, comma 2, lettera b), prevede che il riproporzionamento, in ragione della ridotta entita’ lavorativa, deve avvenire, in particolare, per l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, dunque con caratteristiche di esaustivita’.

Il che non puo’ ritenersi che si verifichi laddove, come nel caso di specie, i lavoratore assunti a part-time si vedano applicare il divisore 170 su tutte le voci stipendiali, a differenza dei lavoratori a tempo pieno, cui tale divisore non viene applicato sulle voci fisse dello stipendio, con la conseguenza che il dipendente a tempo parziale viene a percepire una retribuzione non esattamente proporzionale, per il numero di ore lavorate, a quella erogata ai dipendenti impegnati in regime full-time.

Condivisibilmente questa Corte ha gia’ avuto modo di osservare che l’interpretazione della normativa di riferimento qui avversata si salda con il principio contenuto nel medesimo Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 4, comma 1, per il quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, dovendosi intendersi per tale quello inquadrato nello stesso livello di fonte collettiva (cfr, Cass., n. 17726/2011). Anche il motivo all’esame non puo’ quindi trovare accoglimento.

  1. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in complessivi euro 3.100,00 (tremilacento), di cui euro 3.000,00 (tremila) per compenso, oltre spese generali e accessori come per legge.