Discriminazione di genere, Corte d’ Appello di Torino, sentenza dell’otto maggio 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Carlo PEYRON PRESIDENTE
Dott. Giancarlo GIROLAMI CONSIGLIERE
Dott.ssa Claudia RAMELLA TRAFIGHET CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n.ro 1319/2007 R.G.L.
promossa da:
COMUNE di ORBASSANO, in persona del Sindaco, Carlo Marroni, con sede in Orbassano, Piazza Umberto I n. 1, elettivamente domiciliato in Torino, Via Passalacqua 15, presso lo studio dell’Avv. Marinella Bosco, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
R.D., residente in Orbassano, vi Roma n. 45, rappresentata e difesa dall’avv. Mirella Caffaratti, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Torino, Via Morghen n. 28, in forza di mandato speciale a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
APPELLATA
E CONTRO
CONSIGLIERA di PARITÁ della PROVINCIA di TORINO, dott. Laura Cima, con sede in Torino,Via Maria Vittoria n. 12, rappresentata e difesa dall’avv. Mirella Caffaratti, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Torino, Via Morghen n. 28, per delega a margine dell’atto di intervento adesivo del 21 marzo 2007.
APPELLATA
Oggetto: Inquadramento.
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
“Chiede che l’On.le Collegio, sezione lavoro,
contrariis rejectis,
in riforma dell’impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta innanzi al Tribunale di Pinerolo e conseguentemente:
– dichiarare l’inammissibilità e/o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l’indeterminatezza della domanda, ex art. 414 cpc n. 3, oltrechè l’irrilevanza e la contraddittorietà intrinseca del petitum sostanziale (conteggio del periodo) rispetto alla richiesta condanna del datore di lavoro all’inquadramento della lavoratrice nella posizione C2;
– accertare che le pretese avanzate dalla signora R. e dalla Consigliera di Parità non meritano accoglimento in quanto infondate, conseguentemente respingerle in toto anche alla luce del fatto che la ricorrente è inquadrata nella posizione C2 sin dal gennaio 2006;
– condannare l’appellata al pagamento integrale delle spese del giudizio, onorari di causa, spese generali, Cpa ed Iva del doppio grado di giudizio”.
Per l’appellata – R.:
“Voglia la Corte d’Appello Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte,
respingere l’appello proposto dal Comune di Orbassano avverso la sentenza del Tribunale di Pinerolo n. 394/07, in quanto del tutto infondato e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio e con sentenza esecutiva”.
Per l’appellata – Consigliera di Parità:
“Voglia la Corte d’Appello Ill.ma ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte,
In via principale ed in parziale riforma della sentenza n. 394/07 resa tra le parti dal Tribunale di Pinerolo
Respingere l’appello proposto dal Comune di Orbassano, avverso la sentenza del Tribunale di Pinerolo n. 394/07, in quanto del tutto infondato ed in parziale riforma della sentenza, condannare l’Amministrazione comunale di Orbassano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, in favore della Consigliera di Parità della Provincia di Torino, con distrazione in favore della legale antistataria.
In via subordinata
Respingere l’appello proposto dal Comune di Orbassano avverso la sentenza del Tribunale di Pinerolo n. 394/07, in quanto del tutto infondato e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio e con distrazione in favore della legale antistataria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Pinerolo, R. D. evocava in giudizio il Comune di Orbassano, di cui era dipendente dall’1.4.1999 perchè fosse dichiarato il suo diritto a vedere valutato, ai fini della progressione orizzontale di carriera nella posizione C2, il periodo di astensione obbligatoria per maternità di cui aveva usufruito dall’11.5.1004 al 26.2.2005, cosa cui il Comune non aveva provveduto, attesa l’assenza di attività lavorativa. Sosteneva che il Comune, così facendo, aveva violato, oltre che la normativa contrattuale anche la normativa antidiscriminatoria per motivi di sesso nonché i generali principi di tutela della maternità. Si costituiva il Comune rivendicando la correttezza del proprio operato atteso come l’assenza avesse impedito ogni valutazione.
Interveniva in adesione la Consigliera di Parità della Provincia di Torino ribadendo il comportamento discriminatorio dell’amministrazione comunale.
Con sentenza 30.5.2007, il tribunale adito accoglieva la domanda in punto mero diritto alla valutazione del periodo, non sostituendosi alla PA in punto valutazione, ravvisando, in motivazione, una violazione contrattuale ma non invece un comportamento discriminatorio. Condannava il Comune al pagamento di due terzi delle spese di lite e compensava le spese di lite relativamente alla parte intervenuta.
Avverso detta sentenza interponeva appello il Comune ribadendo come non vi fosse stato comportamento discriminatorio ma neppure violazione contrattuale (sottolineando come l’articolo contrattuale di riferimento fosse l’art. 12 e non l’art. 11 come ritenuto dal primo giudice)) e come la pronuncia non potesse avere esecuzione atteso che, non essendovi stata attività lavorativa, non si potevano valutare i parametri di riferimento ai fini della progressione in carriera. Ribadiva la già eccepita nullità del ricorso introduttivo di primo grado.
Si costituiva in giudizio R. D. per resistere al gravame, sottolineando come il comportamento del comune costituisse attività discriminatoria e lesiva della tutela della maternità Si costituiva la Consigliera di Parità della Provincia di Torino per resistere al gravame, sottolineando il carattere discriminatorio del comportamento del Comune ed, in via di appello incidentale, chiedendo la riforma della prima pronuncia in punto compensazione delle spese di lite.
All’udienza dell’8.5.2008, la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l’eccezione di genericità del ricorso introduttivo del giudizio, già eccepita in primo grado; secondo l’appellante Comune vi sarebbe contraddittorietà tra la richiesta di essere valutata anche per il periodo di maternità e le conclusioni in cui chiede di essere inquadrata nella posizione C2. In realtà la richiesta di valutazione è funzionale al passaggio di carriera e senza di essa nessun passaggio può esservi.
Orbene pacifico in causa che il Comune non abbia valutato per l’anno 2004 l’attività dell’appellata, poiché, a suo dire, tale valutazione non poteva essere fatta essendo stata la lavoratrice presente sul posto di lavoro meno di sei mesi. Ma l’introduzione di tale limite, come osservato correttamente dal primo giudice, è frutto di una scelta discrezionale dell’amministrazione, non essendo rinvenibile in alcuna norma né di legge né contrattuale.
Che il giudice non possa sostituirsi alla Pa nella valutazione di un dipendente, come affermato dal primo giudice, quando tale valutazione avvenga nell’ambito delle norme di legge e di contratto e non implichi discriminazione e disparità di trattamento, è vero.
Ma nel caso di specie, non provvedendo ad alcuna valutazione, non solo è stata violata la normativa contrattuale che prevede che i periodi di aspettativa per gravidanza e maternità obbligatoria siano considerati a tutti gli effetti quale servizio effettivamente prestato, ma anche la norma di legge di cui all’art. 42 D.lgs 198/2006 che, al comma 2, punto a), prevede la possibilità di azioni positive per le pari opportunità e l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro per eliminare la disparità …..nella progressione di carriera. Cosa che la mancata valutazione ha creato costituendo, al contrario di quanto stabilito dal primo giudice, un comportamento ictu oculi discriminatorio nei confronti della lavoratrice madre.
Il primo giudice peraltro, nonostante le premesse sulla non ingerenza del giudice sulla valutazione, in dispositivo ha sancito il diritto della lavoratrice a vedersi computato il periodo di maternità obbligatoria; in realtà andava invece affermato il mero diritto alla valutazione per il periodo lavorato nonostante la lunga assenza per maternità. Che poi, come sostenuto dall’appellante, la decisione si presenti di difficile esecuzione, a nulla rileva nel presente giudizio, dovendo provvedere l’appellante ad una corretta valutazione, che, se del caso, potrà essere nuovamente impugnata.
L’appello principale va dunque respinto. L’affermazione della natura discriminatoria del comportamento del Comune di Orbassano, quale negata dal primo giudice, implica l’accoglimento dell’appello incidentale della Consigliera di Parità della Provincia di Torino ai fini della condanna alle spese del giudizio di primo grado, compensate invece dal primo giudice.
Invero la Consigliera ha svolto intervento adesivo, ma trattasi di intervento autonomo e non dipendente con la conseguenza che l’appello incidentale è proponibile, anche in assenza di appello incidentale dell’interessata. A parte che per costante giurisprudenza anche alla parte che abbia svolto intervento adesivo dipendente è riconosciuta la facoltà di proporre appello incidentale in punto spese (vedasi Cass. 10252/1997), osserva la Corte, come l’art. 43 del d.lgs 198/2006 abbia espressamente previsto la sussistenza dei presupposti delle azioni positive e cioè legittimazione attiva ed interesse ad agire in proprio ai Consiglieri di parità; conseguentemente l’intervento adesivo deve considerarsi autonomo e non dipendente, con la conseguenza della possibilità di appello incidentale anche nel merito, onde far accertare l’avvenuta discriminazione.
In conclusione, respinto l’appello principale, riconosciuto al comportamento dell’appellante carattere discriminatorio, in accoglimento dell’appello incidentale della Consigliera di parità, l’appellante va condannato al pagamento a favore di quest’ultima delle spese di lite di primo grado, liquidate come da dispositivo Alla soccombenza dell’appellante principale, seguono le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo e della R e della Consigliera.
P . Q . M .
Visto l’art. 437 c.p.c.,
respinge l’appello del Comune di Orbassano;
in accoglimento dell’appello incidentale della Consigliera, condanna il Comune di Orbassano a rimborsare alla stessa le spese del primo grado di giudizio liquidate in € 1.800,00 oltre Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;
condanna il comune di Orbassano a rimborsare per ciascuna delle appellate in € 1.980,00 di cui € 1.250,00 per onorari ed € 510,00 per diritti, oltre Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore della Consigliera.
Così deciso all’udienza dell’8.5.2008
IL CONSIGLIERE Estensore IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia RAMELLA TRAFIGHET Dott. Carlo PEYRON