Discriminazione per motivi di carattere sindacale, Corte d’appello di Torino, sentenza del 22 febbraio 2012

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Composta da:

dott.ssa Arianna Maffiodo                                          Presidente

Dott.ssa Rita Mancuso                                                 Consigliere Rel

dott. Michele Milani                                                      Consigliere

S E N T E N Z A

ha pronunciato la seguente

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 192/2011     

promossa da:

R. W, nato a , il …, residente in…, elettivamente domicialiato presso lo studio degli avvocati Sergio Bonetto e Mariagrazia Napoli che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio

APPELLANTE

CONTRO

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale rappresentata e difesa dall’avvocato Giulietta Magliona, elettivamente domiciliata presso la stessa in Torino, piazza Castelo n. 165, giusta procura generale alle liti rogito notaio ……del ….

APPELLATA

Oggetto: categoria e qualifica

CONCLUSIONI

Per l’appellante:

come da ricorso depositato in data 15.2.2011.

Per l’appellata:

come da memoria difensiva depositata in data 31.1.2012.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.4.2009 diretto al Tribunale di Torino R. W. evocava in giudizio la REGIONE PIEMONTE e premesso di lavorare alle sue dipendenze sin dal 1988 con qualifica operaia ed inquadramento nel 2° livello del CCNL  “Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, di essere sempre stato iscritto alla FLAI-CGIL, di rivestire da molti anni la carica di RSA e di far parte del Direttivo Provinciale della predetta oo.ss., esponeva :

  • che nello svolgimento della sua attività lavorativa aveva sempre fatto uso di strumenti meccanici quali il decespugliatore e il soffiatore (per la pulizia dei sentieri boschivi), il verricello (per il trasporto del legname tagliato), lo sramatore (per il taglio dei rami più alti) e dal maggio 2000, a seguito di un periodo di addestramento svoltosi nei precedenti mesi di marzo e aprile, anche della motosega elettrica, venendo dunque a svolgere in piena autonomia la mansione di “motoseghista addetto al taglio di selezione”;
  • che tale mansione, svolta dal maggio 2000, comportava l’individuazione e la selezione delle piante su cui operare, il taglio e la sezione dei fusti e si differenziava da quella del “motoseghista semplice” appunto perché in tal caso l’operatore non provvedeva all’autonoma individuazione delle piante ma operava eseguendo le istruzioni del superiore;
  • che, essendo divenuto inidoneo all’uso di attrezzi vibranti, dal marzo 2005, in conformità alle prescrizioni mediche, non aveva più svolto mansioni comportanti l’utilizzo di tale tipo di attrezzi;
  • che in base all’art. 42 del predetto CCNL le mansioni svolte dal maggio 2000 rientravano nella declaratoria del 4° e non del 2° livello;
  • che a giugno 2008 la REGIONE, su segnalazione del Direttore dei Lavori dott. G, aveva riconosciuto l’inquadramento nel 4° livello ai colleghi C e G, nonostante che il primo avesse minore professionalità (non avendo in particolare mai utilizzato, prima di allora, la motosega) e che il secondo, assunto nel 2000, avesse molta minore anzianità di servizio rispetto a lui;
  • che, in definitiva, nell’ambito della squadra in cui operava egli era rimasto l’unico operaio di 2° livello, nonostante l’anzianità ventennale posseduta;
  • che interpellato in ordine alle ragioni della mancata sua progressione, il Direttore dei Lavori G, anche alla presenza dei colleghi della squadra, aveva motivato la sua decisione con il fatto che egli era stato poco presente in squadra a causa della sua attività sindacale;
  • che anche la sua oo.ss. era successivamente intervenuta per richiedere spiegazioni, avendo tra l’altro appurato il verificarsi di alcuni episodi “vessatori”;
  • che la REGIONE, con lettera del Dirigente del Settore dott. C., aveva avallato la valutazione del dott. G., motivandola con le frequenti assenze che esso ricorrente avrebbe effettuato per distacchi sindacali;
  • che in realtà egli aveva goduto unicamente dei permessi previsti dalla legge e dal CCNL e mai era stato posto in distacco sindacale.

Deduceva allora il sig. R che la mancata attribuzione del 4° livello – comunque dovutogli dall’11.6.2000 ai sensi dell’art. 8 del CCNL (che prevedeva l’inquadramento nel livello corrispondente alle superiori mansioni a seguito dello svolgimento delle stesse per 40 gg.) o dal 1° agosto 2000 ex art. 2103 c.c. – costituiva discriminazione  per motivi di carattere sindacale ai sensi dell’art. 15 l. n. 300/1970, sicchè chiedeva in definitiva che, accertata la natura discriminatoria del comportamento della convenuta, venisse ordinato alla stessa di provvedere al suo inquadramento nel 4° livello del CCNL dall’11.6.2000 o dall’1.8.2000 o, in subordine, dal giugno 2008, con conseguente condanna della REGIONE al pagamento delle differenze retributive (per la cui quantificazione il R si riservava di agire in separato giudizio).

La REGIONE PIEMONTE si costituiva con memoria depositata il 23.6.2009  chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato  ed eccependo, in via di subordine, l’intervenuta prescrizione delle differenze retributive afferenti il periodo maggio 2000-aprile 2004.

L’Amministrazione convenuta,  una volta premesso che il R aveva lavorato dal 1988 con contratti a a tempo determinato ed era stato assunto a tempo indeterminato solo nel giugno 2003 a seguito di parere favorevole alla “stabilizzazione” espresso proprio del dott. G, sosteneva infatti:

  • che il ricorrente aveva sempre utilizzato macchine ed attrezzature semplici (decespugliatore, verricello, sramatore, soffiatore) che giustificavano l’inquadramento nel 2° livello;
  • che non risultava ad essa convenuta che il R avesse effettuato a marzo-aprile 2000 un periodo di addestramento all’utilizzo della “motosega per l’esecuzione del taglio di selezione” (avendo egli nel maggio 2002 seguito solo un corso sull’utilizzo della “normale” motosega) né che avesse svolto almeno continuativamente, negli anni 2000-2005, la mansione, tipica del 4° livello, di motoseghista addetto al taglio di selezione;
  • che l’attribuzione nel giugno 2008 del 4° livello ai colleghi G e C come lui inquadrati nel 2° livello, colleghi dotati di pari professionalità, era dipesa da una valutazione congiunta del caposquadra e del direttore dei lavori che avevano ritenuto gli stessi maggiormente meritevoli dell’avanzamento per l’impegno e la professionalità profusi nello svolgimento dell’attività lavorativa;
  • che, d’altronde, il R dal marzo 2005 era stato – come da lui stesso riconosciuto nel ricorso introduttivo – dichiarato idoneo ai lavori di forestazione “senza uso di attrezzi vibranti”;
  • che dunque nessun comportamento discriminatorio era stato da essa REGIONE posto in essere, dato anche che la risposta data dal G alle pressanti richieste del R andava contestualizzata e doveva essere interpretata (non come voluto dal ricorrente, ma) nel senso che le frequenti assenze dal cantiere avevano oggettivamente comportato un suo minore accrescimento professionale;
  • che nel medesimo senso andava pure letta la missiva del Dirigente del Settore dott. C, missiva che, lungi dall’attestare un comportamento discriminatorio dell’Amministrazione, aveva semplicemente puntualizzato che la risposta del G era dipesa dalle continue e ripetute richieste di spiegazioni da parte del ricorrente e che, in linea generale l’assenza del lavoratore dal cantiere poteva costituire un ostacolo alla sua crescita professionale.

Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti (la REGIONE in persona del dott. G), escussi diversi testi, il Tribunale adito, con sentenza in data 11.2.2010, respingeva il ricorso e compensava fra le parti le spese processuali.

Avverso detta sentenza, depositata il 16.2.2010 e non notificata, proponeva appello il sig. R con ricorso depositato in data 15.2.2011, chiedendone l’integrale riforma con l’accoglimento delle originarie conclusioni sopra descritte, vinte le spese del doppio grado.

La REGIONE PIEMONTE si costituiva con memoria depositata il 31.1.2012 chiedendo la reiezione del gravame e comunque reiterando in via di subordine l’eccezione di prescrizione già proposta in prime cure.

All’udienza di discussione del 22.2.2012, dopo l’intervento dei difensori delle parti, la Corte pronunciava la seguente sentenza dando lettura del dispositivo deliberato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale è pervenuto alla reiezione delle domande proposte dal R sulla base delle seguenti motivi:

  1. prima ancora di valutare “ogni possibile inadempimento e/o contegno discriminatorio da parte del datore, deve accertarsi l’effettività del diritto del ricorrente all’inquadramento superiore, ciò che non può prescindere dall’accertamento dell’effettivo e concreto svolgimento delle mansioni corrispondenti all’inquadramento superiore preteso”;
  2. in ogni caso, stante l’inesistenza nell’ordinamento di un principio di parità di trattamento, non sussiste l’obbligo datoriale di attribuire ai dipendenti che svolgano le stesse mansioni il medesimo inquadramento;
  3. l’istruttoria testimoniale, svolta attraverso l’escussione dei colleghi componenti la squadra di lavoro del R, non aveva confortato l’assunto dello stesso circa lo svolgimento delle mansioni di motoseghista addetto al taglio selettivo delle piante negli anni 2000-2005, mansione, questa, espressamente indicata fra i profili professionali appartenenti al 4° livello;
  4. del resto, l’attribuzione del superiore livello presupponeva lo svolgimento continuativo e almeno prevalente delle predette mansioni – ciò che doveva escludersi alla luce delle deposizioni raccolte – nonchè lo svolgimento di lavori complessi richiedenti esperienza e professionalità, sicchè in tale ambito non poteva farsi rientrare il lavoratore che, privo di autonomia, eseguisse materialmente il taglio selettivo delle piante dietro altrui disposizioni;
  5. l’insussistenza in capo al R del diritto al superiore inquadramento in ragione delle mansioni svolte comportava di conseguenza la perdita di “proficua consistenza” delle ulteriori doglianze dello stesso;
  6. in ogni caso dalle deposizioni dei testi L B, R e Z emergeva come il giudizio negativo sul ricorrente ai fini del riconoscimento del 4° livello fosse dipeso sia dalle numerose assenze dal servizio del R per l’attività sindacale svolta sia dalla “mancata meritevolezza sotto il profilo della capacità professionale e dell’impegno lavorativo”;
  7. che appunto tale ultimo elemento, anche ad ammettere “l’irragionevolezza del motivo sindacale”, giustificava e rendeva legittimo il comportamento della REGIONE, non potendo del resto il giudice sostituirsi al datore nella valutazione discrezionale delle capacità del dipendente.

Tale iter argomentativo è stato sottoposto a serrata censura nell’appello del R, appello ove, in sintesi, richiamandosi anche la giurisprudenza in tema di art. 15 L. n. 300/1970, si deduce :

  1. che il Tribunale, partendo da errate premesse, ha omesso di valutare del tutto la denunciata discriminazione posta in essere dalla REGIONE a suo danno;
  2. che risulta provato in causa che il trattamento differente riservato al R rispetto agli altri compagni della squadra (e in particolare rispetto ai colleghi G e C) da altro non è stato determinato se non da ragioni di carattere sindacale;
  3. che, infatti, non sono emersi in giudizio, neppure dalle deposizioni raccolte, né lo svolgimento da parte del R di mansioni diverse o inferiori rispetto a quelle espletate dai colleghi, né una sua minore professionalità né, ancora, una prestazione carente o deficitaria tale da giustificare la mancata progressione, non avendo fra l’altro il R goduto nel periodo di causa di distacchi prolungati ma solo delle ore di permesso sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  4. che il Tribunale ha comunque errato anche nel negare il diritto del R all’inquadramento nel 4° livello in applicazione delle norme del CCNL e dell’art. 2103 c.c., avendo egli rivendicato il superiore livello in ragione dell’utilizzo (non solo della motosega per il taglio elettivo delle piante, ma) di tutti gli altri strumenti meccanici ed essendo positivamente risultato dall’istruttoria esperita l’utilizzo (fino a tutto il 2005) da parte dello stesso di detti mezzi meccanici.

L’appello è fondato nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

Occorre anzitutto puntualizzare che il R ha posto in giudizio due diverse domande.

Egli, infatti, ha rivendicato l’inquadramento nel 4° livello in ragione anzitutto dell’asserito svolgimento dal maggio 2000 (e fino al 2005, epoca in cui, pacificamente, è stato dichiarato inidoneo all’uso di mezzi meccanici : v. doc. 2 R ) di mansioni corrispondenti al 4° livello, chiedendo quindi il riconoscimento di tale superiore inquadramento con decorrenza dall’11.6.2000 ai sensi dell’art. 8 del CCNL  (disposizione, questa, che prevede l’acquisizione definitiva del superiore livello dopo 40 gg. di svolgimento della mansione) o, in subordine, dal 1°8.2000 ai sensi dell’art. 2103 c.c., norma  che, come noto, prevede il diritto del dipendente all’acquisizione definitiva del superiore inquadramento dopo un trimestre di svolgimento della mansione superiore.

Il R, inoltre, deducendo che gli altri suoi colleghi della “squadra”, come lui inquadrati nel 2° livello, avevano avuto riconosciuto il 4° livello con decorrenza dal giugno 2008 e che il mancato riconoscimento della progressione in suo favore era stato unicamente determinato da motivi sindacali, ha chiesto conseguentemente l’accertamento dell’esistenza del comportamento discriminatorio tenuto dalla REGIONE e, quindi, ai sensi dell’art. 15 St. lav., la condanna della AMMINISTRAZIONE convenuta ad inquadrarlo nel 4° livello dal giugno 2008.

Ora, ritiene la Corte che la sentenza debba senz’altro essere confermata laddove ha escluso il diritto del R all’inquadramento nel 4° livello ai sensi dell’art. 8 del CCNL ovvero dell’art. 2103 c.c..

Non può anzitutto condividersi l’assunto svolto nell’appello secondo cui il superiore inquadramento, ai sensi di dette disposizioni, era stato rivendicato in ragione dell’utilizzo di svariati mezzi meccanici e non soltanto della “motosega per il taglio selettivo delle piante” e che, pertanto, indipendentemente dall’uso di tale mezzo, risultando provato l’utilizzo degli altri, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l’inquadramento nel 4° livello.

Vero è che il ricorrente aveva dedotto di aver sempre fatto uso, sin dall’assunzione, di mezzi quali il decespugliatore, il verricello, lo sramatore e il soffiatore (oltre che, dal maggio 2000, della motosega per il taglio selettivo), ma la semplice lettura sia della parte “in fatto” che di quella “in diritto” dell’atto introduttivo (v. in particolare capp. 7-10 e pagg. 15-18) non lascia dubbi sul fatto che il R avesse rivendicato il superiore inquadramento, ex art. 8 CCNL ovvero ex art. 13 St.Lav., in ragione del fatto che, dopo essere stato addestrato nei mesi di marzo e aprile 2000 all’uso della motosega elettrica per l’esecuzione dei tagli di selezione delle piante, avesse svolto autonomamente tale mansione dal maggio 2000.

D’altro canto, e decisivamente, va sottolineato che tale superiore inquadramento era richiesto dal R  con decorrenza dall’11.6.2000 o dall’1.8.2000, vale a dire decorsi 40 gg. o tre mesi dal 2.5.2000, decorrenza che, con tutta evidenza, non sarebbe giustificata dall’utilizzo degli altri mezzi “sempre” adoperati sin dall’assunzione dal R (v. cap. 5 ric. intr.).

Deve ancora sottolinearsi che il CCNL ricomprende nel 2° livello i lavoratori che eseguono “compiti esecutivi variabili” (e, fra questi, gli addetti al taglio di piante e i conduttori di macchine semplici e/o semoventi)  e invece nel 4° livello i lavoratori che eseguono “lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità” (e fra questi i “motoseghisti addetti al taglio di selezione”) e che  lo stesso R, nel ricorso introduttivo, lungi dall’affermare che l’uso di qualsiasi mezzo meccanico comportava l’inquadramento nel 4° livello, correttamente dedusse che la mansione di “motoseghista addetto al taglio di selezione” era più complessa di quella del “motoseghista semplice” comportando l’autonoma  individuazione e selezione delle piante su cui operare (v. capp. 8-9 ric. intr.).

Ciò posto,  il materiale istruttorio non autorizza nel suo complesso a ritenere che dal maggio 2000 o anche da epoca successiva il R abbia svolto la mansione in parola di “motoseghista addetto al taglio selettivo delle piante”.

Dai documenti prodotti dalla REGIONE (v. in particolare docc. 2 e 3) non si ricava anzitutto che egli ebbe a seguire nella primavera del 2000 un corso o comunque un periodo di addestramento per tali mansioni da parte del collega Z, risultando soltanto che, nel 2002,  ebbe a partecipare ad un corso per l’”utilizzo della motosega” (v. docc. 2 e 5 R.P.) : i documenti non specificano di quale motosega si trattasse ed a quale tipo di attività fosse destinato il suo uso e la circostanza non è di poco conto, posto che lo stesso R, nel ricorso introduttivo, ha correttamente distinto la mansione di “motoseghista semplice” da quella di “motoseghista addetto al taglio selettivo”.

I testi escussi hanno poi generalmente confermato che prima del 2005 (epoca della parziale inidoneità) il R utilizzò la “motosega” per un periodo di circa un anno, ma sia il teste L B (caposquadra) sia lo Z  (collega di 4° livello) sia il G hanno riferito che non si trattò mai di “taglio selettivo delle piante” e che in detto periodo il R utilizzò la motosega sempre sotto la direzione e seguendo le istruzioni dei superiori.

Solo il teste R  ha dichiarato di aver visto il R, prima che divenisse inidoneo, utilizzare la motosega “per il taglio selettivo”, ma trattasi di dichiarazione davvero poco attendibile non solo perché del tutto isolata e contraddetta dalle deposizioni degli altri testi, ma soprattutto perché resa da persona che solo nel novembre 2004 è entrata a far parte della squadra di lavoro del R.

Aggiungasi ancora, e per concludere sul punto, che il teste L B ha riferito che, in ogni caso, quando il R aveva utilizzato la motosega aveva operato “quasi esclusivamente in un’area incendiata dove non era necessaria attività di selezione”.

Dunque, non risultando il Rdovesse autonomamente individuare e selezionare le piante su cui operare e, in sostanza, eseguire quei “lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità”  richiesti dalla declaratoria del 4° livello, non può che confermarsi sul punto l’impugnata sentenza.

Diversamente è a dirsi, invece, quanto alla domanda di inquadramento nel 4° livello (dal giugno 2008) in conseguenza della dedotta discriminazione per motivi sindacali.

Errato, ad avviso del Collegio, è l’iter argomentativo seguito sul punto dal Tribunale : la circostanza che il R non possedesse – come si è appena osservato –  i requisiti per l’inquadramento nel 4° livello non rende “priva di consistenza” la domanda ulteriore di inquadramento svolta ai sensi dell’art. 15 St. lav. se, come dedotto dal ricorrente, tale superiore inquadramento venne riconosciuto agli altri colleghi della squadra inquadrati anch’essi nel 2° livello (nonostante avessero minore anzianità ovvero minore professionalità) e non a lui in ragione dell’attività sindacale svolta.

Vero è che non esiste nel nostro ordinamento un principio di “parità di trattamento” in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgono identiche mansioni debba attribuirsi  il medesimo inquadramento (v., per tutte, Cass., SU, 29.5.1993 n. 6031, Cass., 4.2.1987 n. 1101, Cass., 25.1.1996 n. 557), ma lo ius variandi del datore di lavoro, anche nell’ambito in cui è riconosciuto dall’art. 2103 c.c.,  resta senz’altro subordinato all’osservanza dei limiti stabiliti dalla norma imperativa dell’art. 15 St. lav. e non può pertanto esercitarsi in modo da nuocere al lavoratore a causa della sua affiliazione o attività sindacale.

Deve quindi essere verificato se, in effetti, come sostenuto dall’odierno appellante, la mancata attribuzione a lui del 4° livello, livello riconosciuto invece ai colleghi G e C, abbia costituito un atto discriminatorio posto in essere dalla REGIONE esclusivamente in ragione del suo impegno sindacale.

Della “squadra” in cui era inserito il R facevano parte, pacificamente, il “capo-squadra” L B inquadrato al 5° livello, R P pure di 5° livello, Z  Paolo di 4° livello e, inoltre, il , il G ed il C tutti operai inquadrati nel 2° livello.

Di questi tre, il G  aveva decisamente minore anzianità di servizio (essendo stato assunto dalla REGIONE nel 2001 : v. dep. G e doc. 6 REGIONE), mentre il C ed il R avevano sostanzialmente pari anzianità : benchè risulti che il R sia stato assunto a tempo indeterminato non prima del giugno 2003 (v.  (v. pag. 4 mem. dif. 1° grado REGIONE, nonchè doc. 1 R.P.), non è contestato che egli abbia lavorato per l’appellata,  sempre quale operaio qualificato, sin dal 1988 in virtù di diversi contratti a tempo determinato (v. ancora pag. 4 mem. dif. 1° grado REGIONE) e, quanto al C, parimenti risulta che egli abbia iniziato a lavorare per la REGIONE dal 1988 (v. la sua dep. :”lavoro per la Regione dal 1988 … conosco il ricorrente con il quale ho sempre lavorato anzi siamo stati assunti insieme …”).

L’istruttoria ha chiaramente evidenziato che dei tre lavoratori il G, ancorchè assunto successivamente, svolgesse mansioni diverse e professionalmente più impegnative rispetto agli altri due e, in particolare, proprio le mansioni di “motoseghista addetto al taglio selettivo delle piante” : si vedano al riguardo le deposizioni dei testi L B (“.. il Gallo svolge da tempo attività di motoseghista addetto alla selezoione delle piante e ultimamente anche di trattorista …”) e Z (“…Il Sig. Gallo svolge mansioni diverse rispetto al ricorrente perché da tempo fa il motoseghista…”), nonché le dichiarazioni rese sul punto dallo stesso G (“… lavoro per la Regione dal 2001 e mi sono sempre occupato dell’attività di motoseghista, in particolare taglio selettivo delle piante e questo sin dall’assunzione previo periodo di circa una settimana all’addestramento all’uso della motosega. Da circa 1 anno ho conseguito la qualifica di trattorista a seguito di un corso di formazione professionale. Quando svolgo il taglio selettivo procedo autonomamente in grado di usare tecnicamente la motosega ma anche perché so individuare le piante da abbattere rispetto a quelle da mantenere in coltura e questo faccio autonomamente senza dunque che vi sia il caposquadra a dirmi ciò che devo fare … io sono stato assunto come secondo livello e poi, circa un anno fa, sono passato al quarto a seguito del corso per trattorista”).

Diversamente è a dirsi quanto al C che, in buona sostanza, è risultato lavoratore certamente meno professionalmente preparato del R e comunque da sempre addetto alle stesse mansioni (di tipo essenzialmente manuale) svolte dall’attuale appellante a far tempo dal marzo 2005.

Infatti, in ordine al primo profilo, mentre è risultato acclarato (v. testi) che  il R avesse utilizzato in passato il verricello, lo sramatore, il decespugliatore e la motosega (del resto la stessa REGIONE non contestava l’uso di tali mezzi : v. pagg. 4-6 mem. cost. di primo grado), è risultato invece che il C ha sempre svolto mansioni di tipo manuale, non abbia mai utilizzato (se non del tutto occasionalmente) mezzi meccanici, non abbia mai  adoperato la motosega (pare anzi che, addestrato in tal senso per un certo periodo, non abbia superato il corso : v. dep. R) e non possieda alcuna formazione per l’uso dei mezzi meccanici (v. dep. L B e R, il quale ha riferito che solo dopo il passaggio al 4° livello il C ha seguito dei corsi per l’uso del decespugliatore, del verricello, dello sramatore e della motosega, corso quest’ultimo non superato).

In ordine poi  alla sostanziale identità delle mansioni svolte dal R (dal marzo 2005) e dal C si vedano le dichiarazioni rese sul punto dai testi R (“almeno da 5 o 6 anni il ricorrente … si occupa fondamentalmente della pulitura e sistemazione dell’area interessata abbattimento alberi e accatastamento tronchi…”), L B (“Confermo che il ricorrente si è sempre occupato nell’ambito delle mansioni degli addetti alle squadre forestali di attività di raccolta a carattere essenzialmente manuale consistente cioè nella raccolta della ramaglia e nel suo accatastamento … posso dire … che è il C che in un certo senso svolge mansioni comparabili a quelle del ricorrente perché anche lui non fa uso di motosega e si occupa essenzialmente di mansioni manuali”), Z (“ … posso confermare che il C ha fatto e fa mansioni analoghe a quelle del ricorrente, anzi il sig. C ha neppure mai utilizzato la motosega, anche se aveva fatto un brevissimo periodo di affiancamento in tal senso …”) e G (“Lui – il ricorrente – svolge attualmente mansioni relative all’accatastamento e alla raccolta della ramaglia … Confermo che C e R fanno più o meno le stesse mansioni”), nonché infine quanto riferito dallo stesso C : “ … mi occupo di mansioni di operaio semplice a contenuto essenzialmente manuale e in particolare raccolgo la ramaglia e mucchi di rami e foglie per questo non utilizzo macchinari se non del tutto occasionalmente il decespugliatore non ho mai usato invece la motosega e praticamente quasi mai il verricello per lo spostamento dei tronchi … Confermo che il ricorrente ha svolto mansioni analoghe a quelle che svolgo io anche se ricordo che per un certo periodo … egli ha fatto uso della motosega …”.

Dunque, alla luce di quanto finora rilevato, se l’attribuzione del 4° livello al G appare ampiamente giustificata dallo svolgimento, sin dall’assunzione, delle mansioni di “motoseghista addetto al taglio selettivo delle piante”, non si comprende davvero la ragione per la quale nel 2008, a parità di mansioni già da circa tre anni e pur in presenza di una sicura, maggiore “professionalità” in capo al R, solo al C e non anche al Rsia stato attribuito il livello superiore.

E’ da escludersi che ciò sia dipeso da una segnalazione in qualche modo negativa della prestazione del R da parte del capo della squadra al Direttore dei Lavori dott. G : nonostante lo stesso G abbia dichiarato in sede di interpello libero che la mancata “promozione” era stata avallata dal caposquadra L B (“anche perché simili decisioni non vengono da me assunte unilateralmente, ma sempre di concerto con il caposquadra”:  v. interr. lib. G), la circostanza è stata smentita dal diretto interessato, avendo il L B testualmente dichiarato : “Quello che comunque posso escludere è che il giudizio sulla non meritevolezza del ricorrente al IV liv. non è dipesa da motivazioni che io abbia dato al dr. G, escludo dunque di essermi mai lamentato con lui del fatto che il ricorrente fosse poco presente o lavorasse male …”.

Anche gli altri testi hanno escluso di aver mai sentito il caposquadra lamentarsi della prestazione lavorativa del R (v. dep. R e G,) ovvero di essersi lamentati essi stessi col L B o col G in ordine all’attività svolta dal R (v. dep. Z).

Ha dichiarato il dott. G, sempre in sede di interpello libero, che in occasione delle ispezioni a sorpresa effettuate in cantiere (per una durata “anche di due ore”) aveva constatato uno “scarso impegno” lavorativo del R, ma al riguardo deve segnalarsi :

  1. che nessuno dei colleghi ha riferito di uno scarso impegno del R;
  2. che solo il teste L B ha riferito che il R “ha dei tempi un po’ più lenti” rispetto al C, ma ciò, nell’assoluta assenza di ulteriori elementi, non significa ancora che la prestazione lavorativa del R fosse carente o meno apprezzabile di quella del C, potendo ad esempio il lavoratore svolgere più lentamente ma con maggiore proficuità la prestazione richiestagli;
  3. che la valutazione del G non pare oggettivamente possa prevalere su quella dei colleghi della squadra, posto che il G, come riferito dal L B, si recava nei cantieri “circa 1 volta alla settimana rimanendo mezzora o 1 ora” e che invece proprio i compagni di squadra del R, in quanto giorno dopo giorno a contatto con lo stesso, erano e sono certamente in grado di “valutare” con maggiore affidabilità l’impegno lavorativo dell’odierno appellante.

E’ peraltro pacifico che, intervenuta la promozione al 4° livello del G e del C, l’attuale appellante, in occasione di una visita sul cantiere del G nel luglio 2008, abbia chiesto a quest’ultimo la ragione del suo mancato avanzamento, ricevendo come risposta, alla presenza anche dei colleghi della squadra, “che a suo giudizio ravvisava una incompatibilità tra servizio e assenze dal lavoro per permessi sindacali” (v. teste R), “perché il ricorrente faceva molte assenze dal servizio a causa della sua attività sindacale e …  perché era meno meritevole dal punto di vista professionale” (v. dep. L B), perché “non l’aveva giudicato meritevole dal punto di vista professionale e che era troppo assente dal lavoro a causa dei permessi e dei distacchi sindacali” (v. dep. Z).

E’ tra l’altro in atti la lettera 26.8.2008 indirizzata dal Ral responsabile del Servizio della REGIONE in cui l’appellante lamentava appunto “una così discriminante motivazione”, lettera che venne sottoscritta anche dal C, dal L B, dal RIVOLTA e dallo Z quali “testimoni” presenti al fatto e che gli stessi, nel corso delle rispettive deposizioni testimoniali, hanno confermato di aver sottoscritto.

Ora, è risultato acclarato che, in realtà, quantomeno fino al luglio 2008 il R – come da lui stesso dedotto – usufruì unicamente dei permessi sindacali previsti dalla L. n. 300/1970 e dal CCNL e mai di distacchi sindacali  (v. dep. R : “…per quanto mi risulta il ricorrente non ha mai usufruito in passato di distacchi sindacali ma solo di permessi; solo recentemente mi pare dall’inizio 2009 egli abbia beneficiato del distacco sindacale ..”; dep. L B :”non so quantificare con esattezza però posso confermare che il ricorrente, per permessi sindacali, si assentava dai 2 ai 3 giorni alla settimana, anche se non tutte le settimane, per un totale annuo che posso stimare in 4 o 6 mesi”, dep. Z : “.. e’ vero che il ricorrente usufruiva di tali permessi o distacchi sindacali; per i permessi nell’ambito, più o meno, del numero di ore annuo garantito dal CCNL e per i distacchi in media di due giorni alla settimana per cui posso confermare che in effetti, in una settimana di 5 gg lavorativi, lui ne lavorava mediamente  3. Peraltro questa cosa si riferisce ai distacchi sindacali che lui ha iniziato ad avere in tempi abbastanza recenti, probabilmente dopo l’estate 2008 o contestualmente a quel periodo”, dep. G : “E’ vero che il ricorrente è RSU e per questo usufruisce dei permessi e dei distacchi sindacali, per cui, da almeno due anni, non è presente per tali motivi in cantiere con una frequenza di circa 2 o 3 gg alla settimana tutte le settimane … anzi, ora che ripenso meglio, questa frequenza così sensibile dell’assenza dal lavoro posso farla risalire a dopo la nomina mia e di C al IV liv.”) e, del resto, dallo stesso prospetto delle assenze del R per motivi sindacali prodotto dalla REGIONE in corso di causa si evince che nel 2009 le ore di assenza raddoppiarono rispetto al 2008 (rispettivamente 622 ore nei primi 10 mesi del 2009 a fronte di 325 ore effettuate in tutto l’anno 2008).

Alla luce di ciò, deve dunque anzitutto escludersi che fino all’estate del 2008 il R fosse frequentemente assente per distacchi sindacali (come invece riferito dal G in sede di interpello libero :”… può anche darsi che io mi fossi lamentato delle sue assenze dal lavoro, anche probabilmente per i frequenti distacchi sindacali”) e viene poi certamente meno la paventata “causale” della mancata promozione del lavoratore contenuta nella lettera del 22.9.2009 indirizzata al R dal Dirigente del Settore dr. C,  lettera (v. doc. 7 lav.) nella quale si legge che ai fini dei passaggi di qualifica degli operai forestali il criterio prioritario cui i Direttori dei Lavori debbono attenersi è “la professionalità acquisita dal dipendente” e secondariamente “l’impegno nel lavoro mostrato negli anni precedenti” e che l’appartenenza ad una o.s. o la carica di RSA non rappresentano per la REGIONE un ostacolo alla progressione della carriera “a meno che non siano di impedimento al miglioramento delle capacità professionali come nel caso dei distacchi annuali consecutivi”.

A questo punto, ed anche alla luce dei criteri indicati nella predetta missiva del Dirigente del Settore, il mancato riconoscimento al R del 4° livello invece attribuito al C non può che essere stato  unicamente determinato dallo svolgimento di attività sindacale da parte dell’appellante:   il R aveva una professionalità sicuramente superiore al C, l’impegno lavorativo da lui dimostrato non era insoddisfacente e comunque non era inferiore a quello del C, le sue assenze dal lavoro, in quanto limitate e dovute esclusivamente alla fruizione di permessi e non a “distacchi annuali consecutivi”, non potevano aver impedito l’acquisizione di ulteriori capacità (tant’è che, pur svolgendo attività sindacale da molti anni, egli era stato nel tempo adibito all’uso di mezzi meccanici tra cui la motosega), sicchè solo, appunto, in ragione dell’attività sindacale prestata dal Re del ruolo di RSA da lui ricoperto può essere dipesa la sua mancata promozione, ciò che, del resto, larvatamente emerge dalle motivazioni rese dal G allo stesso lavoratore nell’incontro del luglio 2008.

Tale mancata promozione ha dato luogo ad un atto discriminatorio ex art. 15 L. n. 300/1970 e dunque ad un atto radicalmente nullo, con la conseguenza che, dovendosi rimediare alla situazione di palese illegittimità venutasi a determinare, dev’essere riconosciuto il diritto del R ad essere inquadrato nel 4° livello a decorrere dall’1.6.2008, cioè dalla stessa data – mai contestata dalla REGIONE – con cui la progressione è stata attribuita ai colleghi del R (e in particolare al C).

Dunque l’appello va accolto e la REGIONE va condannata a pagare al R le differenze retributive maturate in conseguenza di tale diverso inquadramento, con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell’appellata ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo.

Di dette spese va infine ordinata la distrazione ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M

Visto l’art. 437 c.p.c.,

in accoglimento dell’appello,

dichiara che l’appellante ha diritto, con decorrenza dall’1.6.2008, all’inquadramento nel 4° livello del CCNL applicato al rapporto e conseguentemente condanna la REGIONE a pagare al R le differenze retributive maturate, oltre rivalutazione ed interessi;

condanna la REGIONE appellata a rimborsare all’appellante le spese del doppio grado liquidate per il primo in euro 2.500,00 oltre IVA e CPA e per l’appello in euro 3.000,00 oltre IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore.

così deciso all’udienza del 22.2.2012