Discriminazione di genere, cambiamento orario di lavoro al rientro della maternità. Tribunale di Torino, ordinanza 9 ottobre 2012
Il giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva,
premesso che:
la ricorrente chiede, previo annullamento del provvedimento di modifica dell’orario di lavoro adottato dalla convenuta in data 14.5.2012, la condanna della convenuta a ripristinare il precedente orario di lavoro dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 16,30;
Resiste la convenuta contestando sia il fumus sia il periculum;
ritenuto che:
- l’orario di lavoro imposto alla ricorrente a decorrere dal 5.6.2012 è dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00 e la modifica dell’orario è testualmente motivata da “ esigenze organizzative rappresentante dalla necessità di assicurare continuità al servizio di centralino e attesa l’indisponibilità del restante personale addetto al servizio con orario part time a variare il proprio orario di lavoro”;
- è peraltro pacifico in causa che l’esigenza di assicurare continuità al servizio di centralino esisteva anche prima dell’assenza per maternità della ricorrente e che la predetta esigenza era soddisfatta con la destinazione della ricorrente al centralino dalle 8.00 alle 13,00 e con la adibizione al centralino della dipendente F. G. dalle 13,30 alle 19,30;
- si tratta pertanto di un’esigenza organizzativa che, in quanto preesistente, non può sostenere la modifica di orario imposta alla ricorrente;
- quanto poi alla dedotta indisponibilità del restante personale addetto al servizio con orario part time a variare il proprio orario di lavoro ritiene la scrivente che la circostanza sia irrilevante al fine del decidere;
- l ‘art . 56.del d.gls. 151/2001, come modificato dalla legge 101/2008, disciplina i diritti della lavoratrice madre al rientro e alla conservazione del posto e testualmente stabilisce che “ Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l’assenza “.
- la convenuta pertanto ben sapeva che la ricorrente aveva diritto a riprendere lo svolgimento della prestazione lavorativa con le stesse modalità, sia di articolazione oraria sia di contenuto della mansione sia di retribuzione, in essere prima della collocazione in aspettativa e doveva pertanto organizzare la sostituzione della ricorrente nella prospettiva della conservazione del suo posto di lavoro nonché della conservazione dell’orario assegnato;
- la convenuta peraltro dimostra il rifiuto della dipendente F G., assunta in part time, a vedersi modificato l’orario di lavoro nel senso proposto della raccomandata 11.5.2012 ma nulla dice sulle ragioni che hanno portato – tramite una modifica dell’orario di lavoro originariamente pattuito con la dipendente- all’ utilizzazione della G sull’orario assegnato alla ricorrente ( nella lettera 20.5.2011 si fa genericamente riferimento a intese verbali );
- è altresì provato che la convenuta ha assunto la dipendente C A con contratto a termine a decorrere dal 13.5.2011 e che l’ha destinata al centralino dalle ore 14,00 alle 19,30;
- non solo quindi manca la prova della ragione giustificatrice della modifica di orario pattuita con la G, realizzata in modo sospetto subito dopo la collocazione della ricorrente in aspettativa per maternità, ma vi è anche la prova che l’azienda ha assunto una nuova dipendente assegnandola al centralino nell’orario in precedenza attribuito alla G;
- è quindi provato che la modifica dell’orario di lavoro accordata alla G non era dettata da ragioni obiettive ( quali la sua inutilizzabilità nell’orario pomeridiano) e che la conservazione dell’orario assegnato alla ricorrente era facilmente realizzabile destinando la neo assunta a lavorare al mattino e mantenendo immutato l’orario assegnato alla dipendente in part time;
- se è vero che, come rilevato dalla difesa della convenuta, non esiste un diritto soggettivo alla conservazione della stessa articolazione oraria al rientro dalla maternità posto che la norma prima citata garantisce la conservazione del posto nella stessa unità produttiva e con le stesse mansioni è altresì vero che l’art. 3 del d.gls. 151/2001 ( come modificato dall’art. 2 d.lg.s 5/2010) vieta qualunque discriminazione per ragioni connesse al sesso con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione della maternità ed è innegabile che la modifica dell’orario integra un trattamento meno favorevole per la ricorrente ed è correlato alla maternità avendo l’azienda riorganizzato complessivamente il centralino subito dopo la collocazione in aspettativa per maternità;
- sotto il profilo del periculum in mora è sufficiente rilevare che il nuovo orario di lavoro imposto alla ricorrente impedisce alla stessa di svolgere la sua funzione genitoriale posto che l’orario del nido è dalle 7,30 alle 16,30 e pertanto il fatto che ella sia tenuta ad osservare l’orario spezzato ultimando la prestazione solo alle ore 19,00 la costringe a ricorrere all’aiuto di una baby sitter per l’intervallo dalle 16,30 alle 19,00, onere non sopportabile dalla ricorrente stante le sue documentate difficoltà economiche;
- la modifica dell’orario di lavoro adottata in coincidenza con il rientro dalla maternità comporta quindi una inammissibile dilatazione del tempo di lavoro impedendo di fatto alla ricorrente di dedicarsi ai suoi compiti di madre e causandole così un pregiudizio non ristorabile per equivalente;
- trattandosi di provvedimento emesso ai sensi dell’art. 700 cpc non si provvede a fissare il termine per l’inizio della causa di merito e si pongono le spese del procedimento a carico della convenuta in base al principio di soccombenza;
P.Q. M.
Visti gli art. 669 octies e 700 cpc
In accoglimento del ricorso, ordina alla convenuta di ripristinare alla ricorrente l’orario di lavoro dalla stessa
osservato prima dell’assenza per maternità e precisamente dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 16,30;
pone a carico della convenuta le spese del procedimento liquidate in euro 900,00 oltre Iva e Cpa.
Torino, 9.10.2012
Il Giudice
Drssa Clotilde FIERRO