Rispetto del principio della parità di genere, Consiglio di Stato, sentenza 24 settembre 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quinta)
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3348 del 2015, proposto da:
M.B e D. L, rapppresentati e difesi dall’avv.to Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Arno, n. 6;
contro
Consigliera di Parità dellla Regione Calabria, rappresentata e difesa dall’avv.to Mariarita Stilo, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, p.za di Ferro, n. 13;
nei confronti di
Comune di Cosenza;
Www – What Women Want – La Calabria Vista Dalle Donne, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Mariarita Stilo, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, p.za di Ferro, n. 13;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, SEZIONE II, n. 00651/2015, resa tra le parti, concernente la nomina di due nuovi assessori e la ridistribuzione delle deleghe all’interno della giunta.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consigliera di Parità della regione Calabria e di Www- What Women Want- La Calabria Vista Dalle Donne;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi i per le parti gli avvocati Oreste Morcavallo, Evelina Torrelli su delega dell’avv.to Mariarita Stilo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con ricorso proposto dinnanzi al TAR per la Calabria, la Consigliera Parità Regionale della Calabria – Avv. Maria Stella Ciarletta invocava l’annullamento: I) del provvedimento prot. n. 7421 del 2 dicembre 2014, con cui il Sindaco del Comune di Cosenza, arch. M O, aveva disposto in nomina di due nuovi assessori, nelle persone del sig. M. B. e D. L., e rimodulato la distribuzione delle deleghe all’interno della giunta, assegnando così gli incarichi assessorili e di vicesindaco in favore di nove uomini ed una sola donna; II) della delibera n. 69 dell’11 dicembre 2014, con cui il Consiglio Comunale di Cosenza aveva preso atto della compagine giuntale pubblicata in data 16 dicembre 2015 per 15 gg. consecutivi.
- Il TAR dapprima respingeva l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’amministrazione comunale, secondo la quale già con provvedimento in data 29 maggio 2014, prot. n. 4487 il Sindaco aveva provveduto ad integrare la Giunta comunale, nominando Assessore un uomo in sostituzione di una donna dimessasi, così che l’eventuale violazione dell’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 si sarebbe verificata già in quel momento; sicchè , non essendo stato impugnato quell’atto, sarebbe oggi inammissibile il ricorso proposto dalla Consigliera Parità Regionale della Calabria. Quindi, esaminando il merito del ricorso, lo accoglieva, facendo applicazione violazione dell’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56.
- Il sig. M. B ed il sig. D. L., controinteressati in primo grado non costituiti, propongono appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, della quale lamentano l’erroneità per le seguenti ragioni: a) non avrebbe rilevato la tardività del ricorso, perché l’atto immediatamente lesivo sarebbe quello sindacale adottato il 2 dicembre 2014 mentre la delibera di giunta comunale dell’11 dicembre 2014, pubblicata il 16 dicembre 2014, sarebbe stato atto meramente confermativo. Pertanto, il ricorso, notificato il 16 febbraio 2015, andrebbe dichiarato irricevibile in quanto tardivo; b) al tempo dell’elezione del sindaco non sussisteva alcuna norma in tema di parità dei sessi, e l’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56/2014 non potrebbe applicarsi alle fattispecie in esame, potendo riguardare solo le elezioni successive alla sua entrata in vigore e comunque, sarebbe norma non applicabile analogicamente all’ipotesi di dimissioni assessorili, ma solo alle nomine conseguenti alle elezioni amministrative; c) nessuna norma vincolerebbe il sindaco a preferire il rispetto della parità di genere all’urgenza di assicurare la governabilità dell’ente locale. Inoltre, in assenza di una norma prescrittiva dell’obbligo di assicurare una parità di genre al tempo delle elezioni, non potrebbero valere i principi di diritto internazionale e nazionale, che imporrebbero divieti di discriminazione, ma non parametri di legittimità dei singoli atti, ma al più dello statuto dell’ente locale; d9 non vi sarebbe, infine, uno specifico onere di motivazionale quanto alle ragioni della nomina.
- Costituitasi in giudizio l’originaria ricorrente sostiene che l’eccezione avanzata dagli appellanti, non costituitisi in primo grado, non sarebbe proponibile per la prima volta in secondo grado. In ogni caso il ricorso sarebbe tempestivo, perché sarebbe stato notificato il 14 febbraio 2014 mentre la pubblicazione sull’albo pretorio dell’atto consiliare sarebbe del 16 dicembre 2014. Nel merito il gravame sarebbe infondato, dal momento che l’art 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56/2014 non farebbe alcun riferimento al momento di formazione della giunta. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova dell’istruttoria compiuta dal sindaco e lo statuto del comune di Cosenza non sarebbe mai stato adeguato alla disciplina sulla parità di genere. Infine il provvedimento sindacale non conterrebbe adeguata motivazione circa le ragioni del mancato rispetto del principio di parità di genere.
- Con atto di intervento depositato il 30 aprile 2015 l’associazione W.W.W espone tesi adesive a quella dell’originaria ricorrente.
- Con memoria depositata il 1 luglio 2015 l’appellata pone in luce che, con decreto del 20 maggio 2015, il Sindaco di Cosenza avrebbe nominato due assessori donna, adeguandosi in parte alla normativa che prevede la soglia del 40%, ma ciò non farebbe venir meno l’interesse al ricorso, dal momento che non risulterebbe integrata la suddetta soglia.
- Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado avanzata dagli apppellanti, che risulta ammissibile, facendo applicazione del principio indicato dall’Adunanza Plenaria 9 agosto 2012, n. 32, secondo la quale: “…la plenaria rileva, da un lato, che ai sensi dell’art. 35, cod. proc. amm. la tardività della notifica e del deposito del ricorso è questione rilevabile d’ufficio, e, dall’altro lato, che la tardività del ricorso di primo grado è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di appello, atteso che il citato art. 35 non pone limitazioni al rilievo d’ufficio in grado di appello (a differenza di quanto dispongono gli artt. 9 e 15 cod. proc. amm. rispettivamente per la questione di giurisdizione per la questione di competenza). Il che ben si comprende sul piano logico e sistematico, perché l’erronea scelta del giudice (per ragioni di giurisdizione o competenza) è un vizio relativo, atteso che, a monte, esiste un giudice avente giurisdizione e/o competenza, sicché il vizio è emendabile, la tardività del ricorso è un vizio assoluto, atteso che decorso il termine legale ultimo, nessun giudice può occuparsi del ricorso, sicché il vizio non è emendabile ed è rilevabile d’ufficio anche in grado di appello.” Tanto premesso, l’eccezione è infondata, dal momento che il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione dell’atto consiliare. L’art 46, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, infatti, prevede che la nomina degli assessori da parte del Sindaco venga comunicato al Consiglio comunale, che può esercitare il controllo sull’avvenuto mutamento della compagine giuntale attraverso il voto di sfiducia ex art. 52 d.lgs. n. 267/2000(cfr. Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2012, n. 803). Pertanto, il dies a quo dal quale decorre il termine per impugnare il provvedimento di nomina decorre dalla pubblicazione dell’atto consiliare, il chè esclude la tardività del ricorso di prime cure. Comunque, la decorrenza del termine di impugnazione è fatta partire dagli appellanti dalla pubblicazione sul sito internet del Comune, la quale, non equivalendo alla pubblicazione prevista dall’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000, non è idonea allo scopo di cui all’art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo.
- Nel merito l’appello è fondato. È opportuno al riguardo rammentare il consolidato orientamento di questo Consiglio circa il necessario rispetto del principio di parità di genere. Infatti, già prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 137, l. n. 56/2014, aveva modo di affermare che: “ E’ illegittimo, per violazione del principio delle pari opportunità, contenuto negli art 3 e 51 della Costituzione e 23 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché degli artt. 6, comma 3, e 46, comma 2, TUEL, nel testo risultante dalla legge n. 215/2012, il decreto di nomina degli assessori tutti di sesso maschile della Giunta municipale, che sia motivato con riferimento alla mancanza di soggetti di genere femminile disposti ad assumere le funzioni di Assessore comunale, a nulla rilevando che il principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, affermato dalla novella, non sia stato ancora formalmente recepito nello statuto comunale. L’attuazione del suddetto principio non può essere condizionata dall’omissione o ritardo del Consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto” ( Cons. St., sez V, 18 dicembre 2013, n. 6073). All’ indomani dell’entrata in vigore del citato art 1, comma 137,secondo il quale: “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”, tutti gli atti adottati nella vigenza di quest’ultimo trovano nella citata norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione che leghi la concreta vigenza della norma alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all’indomani delle elezioni. Una simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale. Allo stesso tempo deve rilevarsi che non risulta alcuna istruttoria tesa a verificare l’impossibilità de rispetto della suddetta percentuale, né dall’atto sindacale si evince una qualche ragione per la quale il Sindaco ha ritenuto di potersi discostare dal suddetto parametro normativo. Merita in definitiva conferma la sentenza di primo grado, residuando l’interesse alla decisione dell’odierno ricorso in ragione del mancato raggiungimento sino alla data odierna della percentuale del 40%, importa dall’art. 1, comma 137, n. 56/2014.
- Nella novità e complessità della questione trattata di ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese dell’odierno grado di giudizio.
P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.