Discriminazione razziale, Tribunale di Brescia, ordinanza 29 dicembre 2011

TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Ordinanza

A scioglimento della riserva assunta nella causa promossa

Da

ASGI –ASSOCIAZIONE STATI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE E FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL’UOMO ONLUS, con il patrocinio dell’avv. ZUCCA ALESSANDRO  e dell’avv. GUARISO ALBERTO, con domicilio eletto presso lo studio in via Castello, 5 – Leno (Brescia)

Contro

COMUNE DI CHIARI con il patrocinio dell’avv.to BEGHELLI ROBERTO con domicilio eletto presso lo studio in P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’, 1 BRESCIA;

osserva:

con ricorso proposto ai sensi degli artt. 44 d.l.vo n 286 del 1998 e 4 d.l.vo n 215 del 2003 l’organizzazione odierna reclamante ha svolto domanda al fine di sentire dichiarare discriminatoria la condotta tenuta dal Comune convenuto e disporre i conseguenziali provvedimenti a tutela dei soggetti lesi dalla stessa;

ha lamentato che il bando per la selezione ed il conferimento dell’incarico di rilevatore in occasione del quindicesimo censimento della popolazione e delle abitazioni abbia incluso, senza ragionevole motivo, il requisito della cittadinanza.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti che qui di seguito vengono specificati.

Non è in contestazione l’inquadramento operato dalle parti circa la figura del rilevatore quale soggetto che intrattiene un rapporto di prestazione d’opera con il Comune. Si tratta di un rapporto rientrante tra quelli, in senso ampio, inerenti il rapporto di lavoro.

L’art 3 del d.l.vo n 215 contempla una specifica disciplina- ai commi 2 e 3 – che regola i limiti dell’esclusione dell’ambito di tutela di quelle differenze di trattamento, fissate per legge, nei confronti di “cittadini di Paesi Terzi in base alla nazionalità”, specificando che ciò è ammesso solo qualora la razza e l’origine etnica costituiscano “requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività “ lavorativa e rappresentino utile e legittimo limite all’accesso all’occupazione.

Ne consegue che anche le ipotesi di discriminazione previste dall’art. 44, co 10 del d.l.vo n. 286 del 1998 (atto discriminatorio del datore di lavoro per motivi razziali, etnici, nazionali  o religiosi) trova tutela, e contro l’eventuale indebita richiesta del requisito della cittadinanza nell’ambito lavorativo l’ordinamento appresta quale esclusivo strumento di tutela quello dell’art 4 del d.lvo. n. 215.

Nel merito l’attività del rilevatore non rientra tra quelle oggetto della particolare clausola di esclusione sopra richiamata: invero si tratta di compiti, come noti, di mera raccolta di dati attraverso questionari predisposti dall’Istat, senza che in alcun modo possano dirsi insite in tale attività di rilevazione situazioni in cui la cittadinanza costituisca “requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività”

Su tale punto la difesa del Comune non ha svolto alcuna considerazione risolutiva per giustificare l’opposta conclusione; certamente tale non può dirsi il rilevo circa l’esercizio di diretto o indiretto di pubblici poteri, non potendo un’opera meramente esecutiva, quale quella del rilevatore, essere ascritta intrinsicamente all’esercizio di poteri pubblici, ossia quelle attività espressione in via diretta o  in via strumentale dell’esercizio di funzioni autoritative, in cui, quindi, lo Stato, in tutte le sue articolazioni, persegue interessi di carattere primario e generale mediante l’esercizio di un potere avente l’attitudine ad esprimersi anche mediante lo strumento della coercizione.

Ciò premesso si deve tener conto del fatto che la vicenda processuale legata anche alla difettosa introduzione della causa avvenuta, comunque, nell’imminenza della scadenza del bando, risulta essere stata, per così dire superata dagli eventi, risultando ormai nella sua fase conclusiva il censimento.

Ne consegue che l’interesse alla pronuncia, nell’impossibilità di disporre un piano di rimozione degli effetti, è limitato al suo contenuto meramente accertativo del comportamento discriminatorio tenuto dal Comune di Chiari, essendo devoluta al merito l’eventuale valutazione sula risarcibilità dei danni conseguenti dall’indebita condotta dell’Amministrazione.

In questa sede appare sufficiente dare adeguata pubblicità alla presente pronuncia mediante affissione all’affissione all’albo comunale del Comune di Chiari e alla pubblicazione per estratto del provvedimento nella parte costituito dalla premessa (della parola “osserva” alle parole “requisito della cittadinanza”).

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

p.q.m.

visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c,

dichiara che il comportamento tenuto dal  COMUNE DI CHIARI in relazione al bando per la selezione ed il conferimento dell’incarico di rilevatore in occasione del quindicesimo censimento della popolazione e delle abitazioni è discriminatorio nella parte in cui ha incluso il requisito della cittadinanza.

Dispone che la presente ordinanza sia esposta in forma integrale presso l’albo comunale e per estratto una sola volta sui quotidiani locali Giornale di Bresca  Bresciaoggi.

Condanna il COMUNE DI CHIARI ala pagamento elle spese processuali in favore della ASGI –ASSOCIAZIONE STATI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE e della FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL’UOMO ONLUS, liquidate in euro 1.500,00 omnicomprensive.

Brescia 29 dicembre 2011.