Discriminazione razziale, Tribunale di Perugia, ordinanza 18 giugno 2012
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE LAVORO
N807/12 R.G.I.P.A
Il giudice dott. Alessio Gambaracci esaminati gli atti del ricorso promosso ex art 44 D.Lgs n. 286/98 da X difesa dall’avv. ….. contro Y difesa dall’avv….
Sciogliendo la riserva formulata nel procedimento in questione:
ritenuto che non vi sia bisogno di riepilogare qui tutti i passaggi del presente procedimento né di richiamare tutte le deduzioni ed argomentazioni hinc et inde offerte dai litiganti a sostegno delle rispettive richieste, sia perché si tratta di aspetti che le parti ben conoscono sia perché le ordinanze necessitano solo di una succinta motivazione (art 134 cpc).
Considerato che:
sebbene la ricorrente si dolga dell’esclusione da una procedura concorsuale indetta per l’assunzione da parte di una pubblica Amministrazione, materia che d’ordinario rientra (art 63, 4 comma, D.lgs n. 165/01) nella cognizione del Giudice amministrativo, la giurisdizione in ordine alla presente controversi è senza dubbio del Giudice ordinario, la domanda è stata infatti proposta per asserita lesione del diritto a non subire discriminazioni in ragione della nazionalità e la legge (art 44 D. lgs 286/98 prevede espressamente che in casi del genere sia il Tribunale a conoscere della questione.)
D’altra parte è lo stesso testo del D.Lgs n. 286 del 1998, art 44, con il suo riferimento incondizionato a comportamenti sia dei privati che della pubblica amministrazione (comma 1), che non consente di escludere l’esperibilità delle azioni ivi previste solo perché la p.a ha attuato la discriminazione in relazione a prestazioni rispetto a cui il privato non fruisce di una posizione di diritto soggettivo. Anche il D.Lgs n. 216 del 2003, art 3, precisa che il relativo principio di parità di trattamento opera sia nel settore pubblico che in quello privato(comma1), e fa particolare riferimento all’accesso all’occupazione e al lavoro “compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione”(lett. a) e all’accesso a ogni tipo di prestazione sociale (lett. d e seguenti), mentre l’unica eccezione alla giurisdizione del giudice ordinario è prevista in favore della giurisdizione amministrativa esclusiva – in quanto tale estesa alla tutela dei diritti soggettivi – relativa al personale alle dipendenze della pubblica amministrazione in regime di diritto pubblico a norma del D.Lgs n. 165 del 2001 art 3, comma 1, comma 7 del cit art 3 (Cass. N. 7186, 11).
Il tema da affrontare non riguarda tanto l’esistenza di un diritto del cittadino extracomunitario all’accesso a pubblici impieghi in generale, quanto piuttosto l’esistenza di un simile diritto per l’accesso a posti di infermiere presso strutture pubbliche. Per i posti di lavoro da infermiere la disciplina normativa riguardante l’assunzione di cittadini extracomunitari ha infatti profili di marcata specialità rispetto a quella relativa agli altri posti di lavoro pubblici. D’altra parte, la ricorrente chiede precisamente l’accesso ad una procedura concorsuale per un posto di collaboratore professionale sanitario – infermiere.
L’art 22, comma 1 della legge n. 189/02 ha inserito nell’art 27, 1 comma, del D.Lgs n. 28698 che riguarda i lavoratori extracomunitari la lettera r-bis,la quale si applica agli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. È dunque prevista direttamente dalla legge la possibilità di assunzione del personale infermieristico extracomunitario da parte delle strutture sanitarie pubbliche. L’allora Dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto (parere n. 196/04) che tale disposizione debba interpretarsi nel senso che gli infermieri extracomunitari se autorizzati all’esercizio della professione in Italia, “possono essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da datori di lavoro privati e presso strutture pubbliche solo con rapporto di lavoro a tempo determinato” tale orientamento, esatto o meno che fosse, è comunque superato dal disposto dell’art 40, 21 comma, D.P.R n 394/90 (come sostituito dall’art 37 del DPR n 334/04) secondo il quale “le disposizioni di cui all’art 27, comma 1 lettera r-bis, del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all’assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura….” Ne risulta pertanto, per espresso disposto normativo, che gli infermieri di nazionalità extracomunitaria possono, se in possesso di titolo professionale riconosciuto in Italia essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche. Per la categoria professionale in questione la cittadinanza italiana o dell’unione europea non è peraltro necessaria per l’accesso all’impiego.
Attesa tale specifica disciplina e non avendo la resistente contestato il possesso – da parte della ricorrente – di requisiti diversi da quello della nazionalità, va ordinato a Y di ammettere la ricorrente al concorso in questione (indetto con Delibera …….. e relativo alla copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere);
il regolamento delle spese va rinviato al definitivo;
P.Q.M
Ordina ad Y di ammettere la ricorrente alla procedura concorsuale di cui in motivazione. Spese al definitivo.
Perugia, 18.6.2012