Lavoratore a tempo parziale, discriminazione, comparazione lavoratore a tempo pieno in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva Tribunale di Milano, sentenza 11 marzo 2015.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 53, legge 133/2008

nella controversia di primo grado promossa

da

G.S.

con L’Avv. Giannini e l’Avv. Preite, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Segrate, via Lamarmora n. 33

– RICORRENTE –

contro

A.P.L. s.p.a.

con l’Avv. Morrico e l’Avv. Riganò del Foro di Roma, l’Avv. G. Vercelli e l’Avv. D. Vercelli del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. G. Vercelli e dell’Avv. D. Vercelli in Milano, via Bergamo 12/19

– RESISTENTE –

Oggetto: pagamento somme

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ricorso depositato il 23 dicembre 2014, S.G. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – A.P.L. s.p.a., chiedendo al Tribunale di:

– accertare e dichiarare la nullità e/o l’illegittimità e/o l’inapplicabilità dell’art. 24, co. 5, C.C.N.L. di settore del 15/7/2005;

– accertare e dichiarare la violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 61 del 2000 in ragione della corresponsione di una retribuzione meno che proporzionale rispetto a quella riconosciuta ai lavoratori a tempo pieno;

– conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive sulle voci fisse dello stipendio maturate per il periodo 1/1/2010-31/12/2014 – pan a Euro 5.009,48 – nonché le ulteriori differenze sul lavoro supplementare per il periodo 1/1/2010-31/12/2013 – pan a Euro 1.090,88 – e, quindi, complessivi Euro 6.100,36 oltre le differenze per il periodo successivo.

Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.

Si è costituita ritualmente in giudizio A.P.L. s.p.a., eccependo l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria delle spese di lite.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

La questione oggetto di giudizio è stata risolta dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 29 agosto 2011, n. 17726, a mezzo della quale si è affermato che, “in tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 61 del 2000, attuativo della direttiva 97/81 /CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, che va individuato esclusivamente il quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3″ dello stesso decreto (contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all’art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni). Ne consegue che, ai fini della suddetta comparazione, non sono ammissibili criteri alternatili, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno”.

Giova evidenziare che il suddetto principio è stato affermato dal Supremo Collegio in un giudizio instaurato proprio nei confronti dell’odierna società convenuta (ivi ricorrente), e avente ad oggetto le medesime questioni di cui al presente giudizio.

La Corte, in particolare, ha osservato: “… alla luce di tali disposizioni nomatile deve trarsi la conclusione che il rispetto del principio di non discriminazione, di cui al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale, per effetto del quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale, secondo tale disposizione, quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 3, del citato decreto (contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui alla E. 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 e successive modificazioni), esclude che la suddetta comparazione possa eseguirsi in base a criteri diversi da quello contemplato dalla norma con esclusivo riferimento all’inquadramento previsto dalle fonti collettive, per cui non possono valere criteri alternativi di comparazione, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratoti a tempo pieno. Ne consegue che il richiamo operato dalla ricorrente a quest’ultimo sistema di turnazione a sostegno delle proprie censure è infondato. Egualmente privo di pregio è il tentativo della ricorrente società diretto a sostenere che la figura dei lavoratori a tempo pieno alle sue dipendenze non può essere presa come punto di riferimento nell’applicazione del concetto di “lavoratore a tempo pieno comparabile”, svolgendo i medesimi dei turni continui ed avvicendati, in quanto, come evidenziato sopra, la noma in questione, nel prevedere espressamente che per “lavoratore a tempo pieno comparabile” deve intendersi quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, esclude che ci si possa riferire a circostanze di fatto diverse, quali quelle inerenti le caratteristiche della continuità e dell’avvicendamento dei turni in cui sono impegnati i lavoratori a tempo pieno. Ne consegue, altresì, l’infondatezza dei rilievi che poggiano sulla assenta validità del metodo di calcolo adoperato, vale a dire quello che contempla l’applicazione dello stesso divisore in misura diversa tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale, ove la diversità deriva dal fatto che solo per questi ultimi il divisore 170 è commisurato a tutte le voci stipendiali, posto che un tale metodo non contribuisce di certo al pieno rispetto del principio della non discriminazione cui al citato D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4 la cui priorità è, invece, assicurata sia dalla normativa Europea che da quella nazionale. Non va, infatti, sottaciuto che il citato art. 4, comma 2, prevede alla lettera b) che il riproporzionamento debba avvenire in particolare per l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, con ciò lasciando intendere che il metodo del riproporzionamento deve essere esaustivo. Una tale soluzione è confortata anche dalla considerazione per la quale il citato comma, dell’art. 4 prevede che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare quelli a carattere variabile (cioè proprio quelli per i quali è esclusivamente applicato il divisore 170 in favore dei soli lavoratori a tempo pieno), sia effettuata in misura più che proporzionale. Tale principio si salda con quello contenuto nel citato art. 4, comma 1,per il quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale, come già visto, quello inquadrato nello stesso livello di fonte collettiva. Pertanto, il ricorso va rigettato”.

In questo senso si è pronunciata la Corte d’Appello di Milano (8 maggio 2012, n. 677), e in questo stesso senso si è altresì consolidata la giurisprudenza del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, 5 giugno 2013, n. 3554; Tribunale di Milano, 19 giugno 2013, n. 2537; Tribunale di Milano, 18 settembre 2013, n. 3084; Tribunale di Milano, 18 settembre 2013, n. 3099; Tribunale di Milano, 7 ottobre 2013, n. 3439).

Recentemente, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento con sentenza 14 novembre 2014, n. 24333.

Per questi motivi, A.P.L. s.p.a. deve essere condannata a corrispondere a S.G. le differenze maturate sulle voci fisse di stipendio nel periodo compreso tra l’1/1/2010 e il 31/12/2014, pari a Euro 5.009,48, e sul lavoro supplementare nel periodo compreso tra l’1/1/2010 e il 31/12/2013, pari a Euro 1.090,88, oltre alle differenze maturate nei periodo successivi, e oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Con particolare riferimento alle contestazioni sollevate da parte convenuta in mento ai conteggi attorei, infatti, il giudicante ritiene di aderire all’orientamento di questo Tribunale di cui alla sentenza, 19 febbraio 2015, n. 469, che deve intendersi qui integralmente richiamato ai sensi dell’art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.

La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, A.P.L. s.p.a. deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

condanna A.P.L. s.p.a. a corrispondere a S.G. le differenze maturate sulle voci fisse di stipendio nel periodo compreso tra l’1/1/2010 e il 31/12/2014, pari a Euro 5.009,48, e sul lavoro supplementare nel periodo compreso tra l’1/1/2010 e il 31/12/2013, pari a Euro 1.090,88, oltre alle differenze maturate nei periodi successivi, e oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Condanna A.P.L. s.p.a. alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.800,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dell’Avv. Giannini e dell’Avv. Preite.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano, il 11 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 11 marzo 2015