Diritto della Consigliera di Parità a costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi ai maltrattamenti sul lavoro.Corte di Cassazione, Sentenza del 16 aprile 2009
Corte di Cassazione – Sentenza del 16 aprile 2009, n. 16031
Ritenuto in fatto
- Con la sentenza in epigrafe indicata, il giudice per le indagini preliminari ha applicato ex art. 444 ss. c.p.p. nei confronti di C.A. e in relazione all’accusa di maltrattamenti – per avere, nella qualità di “supervisore”, ripetutamente maltrattato cinque operatrici di sala, dipendenti della S. e in servizio presso l’aeroporto di Caselle di Torino – la pena richiesta dalle parti e ha inoltre condannato l’imputato alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in favore delle costituite parti civili, tra le quali, oltre alle persone offese, vi erano l’avv.to A. V. quale Consigliera delle parità regionale del Piemonte e la Filt CGIL, in persona del suo segretario generale pro-tempore.
- La difesa del ricorrente impugna e l’ordinanza 10 maggio 2007 e la sentenza de qua nella parte in cui, l’una ha ammesso la costituzione di parte civile della Consigliera regionale di parità e, l’altra, ha condannato l’imputato alla refusione delle spese in favore in suo favore.
In sintesi deduce
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme processuali, poiché la Consigliera regionale di parità non avrebbe potuto essere ammessa a costituirsi parti civile, essendo priva della legitimatio ad causam. Premesse le ragioni a fondamento dell’ammissibilità dell’impugnazione proposta, il ricorrente pone in rilevo che, nell’atto di costituzione, l’ente regionale persegue un interesse pubblico, in sé astratto e diffuso, che non avrebbe potuto giustificare la legitimatio ad causam: gli interessi diffusi, comuni a tutti gli individui in generale non possono che essere privi di tutela giurisdizionale poiché configurano un a pluralità di situazioni pregiudicate o messe in pericolo e da un comportamento. La specifica caratterizzazione della titolarità di tale situazione giuridica soggettiva sostanziale – distinta sia rispetto ai diritti individuali dei rappresentati che rispetto ai diritti propri degli enti rappresentativi – richiede che sia una legge a definire, in relazione alla specificità dei casi, la legittimazione ad agire. La disciplina processuale vigente, alla stregua del combinato disposto degli artt. 74 c.p.p.e 185 c.p., richiede che presupposti della costituzione sono la sussistenza del danno criminale e del danno civile. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato sono legittimati ex art.91 c.p.p. a esercitare diritti e facoltà propri della persona offesa e ciò non è implicito riconoscimento a costituirsi parte civile. La non sovrapponibilità tra l’istituto di cui all’art.91 c.p.p. e la costituzione di parte civile discende dall’art.212 disp. coord. c.p.p. per il quale il fondamento dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale non può che essere individuato dall’art. 74 c.p.p.. Si pone in rilievo che il codice delle pari opportunità, con riguardo al Consigliere regionale di parità, non prevede alcuna legittimazione alla costituzione di parte civile. La legittimazione è circoscritta ad ambiti precisi e diversi dal processo penale. La legittimazione processuale prevista dagli artt.36 e 37 d.lgs. n. 198 del 2006, fa riferimento all’azione in giudizio volta a ottenere la dichiarazione o l’accertamento di discriminazioni, eventualmente anche a carattere collettivo. Si tratta di legittimazione specifica e caratterizzata da situazioni ben definite e vincolata all’azione giudiziale intrapresa in campo giuslavoristico e che, al di là delle ipotesi di azione diretta all’accertamento di pratiche discriminatorie a carattere collettivo, la partecipazione del Consigliere non può essere autonoma ma vincolata all’iniziativa della persona interessata e al conferimento di delega allo stesso ente ovvero è riconosciuta la possibilità di un intervento adadiuvandum ex art. 105 c.p.c. In tale contesto, non può trovare applicazione l’art. 212 disp. coord. c.p.p., poiché non vi è una legge o regolamento che preveda la costituzione di parte civile della Consigliera delle parità. Peraltro, anche là dove dovesse ritenersi applicabile l’anzidetta disposizione, la costituzione di parte civile o l’intervento nel processo al di fuori delle ipotesi stabilite dall’art.74 c.p.p., detto intervento può essere ammesso nei limiti e alle condizioni previste negli artt.91 ss c.p.p. e, pertanto, solo là dove vi sia il consenso della persona offesa ex art. 94 c.p.p., risultante da atto scritto o da scrittura privata autenticata. Altro profilo che il ricorrente pone in rilievo è la mancanza di una lesione alla tutela del patrimonio morale e al perseguimento dello scopo istituzionale derivanti dalla diminuzione del prestigio e dal discredito nei confronti dei lavoratori. Posto che dato incontrovertibile è che l’interesse pubblico cui è collegato la posizione della Consigliera di parità è quello della promozione e del controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione, il ricorrente ritiene che il delitto di maltrattamenti, nella configurazione giuridica riconosciutagli, consiste nell’offesa indubbiamente individuale e ciò esclude che l’interesse cui è preordinato l’ente regionale possa essere leso dalla condotta incriminatrice de qua. La fondatezza della pretesa risarcitoria deve derivare da un diretta e immediata lesione al diritto di personalità dell’ente e non può derivare da un mero collegamento ideologico. Il delitto di maltrattamenti potrebbe arrecare alla Consigliera esclusivamente un danno morale che nella specie non può coincidere con una generica lesione dell’interesse dell’ente al raggiungimento dei propri scopi. Infine, per il ricorrente è da escludere che configuri un danno “riflesso”, inteso nel senso della propagazione delle conseguenze dell’illecito alle cd. vittime secondarie. Affinché ciò possa essere ammesso e necessario che vi sia una lesione etiologicamente collegata con il fatto illecito. Connessione tra una condotta illecita che incida sulla integrità psicofisica e sul patrimonio morale di un lavoratore, rispetto alla lesione dello scopo statutario di un ente che si proponga finalità di tutela dell’uguaglianza di opportunità e della parità di trattamento nel mondo del lavoro.
- La difesa della consigliera di parità della regione Piemonte rileva la corretta applicazione della disciplina in tema di costituzione parte civile degli enti esponenziali. Pone in rilievo la non operatività degli artt.212 disp.coord.c.p.p. e 91 c.p.p, in quanto la consigliera di parità si è costituita ex art.74 c.p.p. quale soggetto danneggiato. Il codice delle pari opportunità prevede agli artt.36 e 37, oltre che per la costituzione in giudizio con delega dell’interessato, anche l’azione collettiva diretta della consigliera di parità volta a ottenere il risarcimento di danni non patrimoniali in caso di discriminazione in ambiente di lavoro. 3. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
Considerato in diritto
- Il ricorso è infondato. Il giudice di merito ha correttamente riconosciuto alla Consigliera regionale di parità la legitimatio ad causarti in ragione degli scopi istituzionali di intervento. In particolare, alla Consigliera di parità l’ordinamento riconosce la tutela alla promozione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sessuale tra uomini e donne nell’ambiente di lavoro. Mette conto rilevare che l’art. 15 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “il codice delle pari opportunità” ridefinisce, rispetto alla legge 125 del 1991, compiti e funzioni della Consigliera o Consigliere di parità, riproducendo quanto già stabilito dal decreto legislativo n. 196 del 2000. Tra le molteplici funzioni spiccano, oltre alla rilevazione di “situazioni di squilibrio” per la garanzia contro le discriminazioni, i compiti di promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’impiego di risorse comunitarie, nazionali e locali per raggiungere le finalità “…di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”…azioni positive dirette… a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro” (art.42 d. lgs. n. 198 del 2006). Tale complessivo contesto normativo, ritiene il Collegio, riconosce alla Consigliera o al Consigliere di parità un rafforzamento di strumenti per realizzare la pari dignità dei lavoratori negli ambienti di lavoro ed impedire che si crei un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Non è da revocare in dubbio che i comportamenti, sui quali si fonda l’accusa formulata all’odierno ricorrente, abbiano concretizzato il delitto di maltrattamenti rispetto al quale si configura una posizione soggettiva giuridicamente tutelata della consigliera di parità, quale soggetto danneggiato dal reato. A conclusioni analoghe si è pervenuti per le organizzazioni sindacali, rappresentative degli iscritti vittime di violenza sessuale commessa sul luogo di lavoro che possono costituirsi parte civile ed ottenere il risarcimento del danno, in quanto tale delitto lede l’integrità psico-fisica del lavoratore e provoca un grave turbamento che viola la personalità morale e la salute della vittima, compromettendone la stabilità psicologica ed il rapporto con la realtà lavorativa e la percezione del luogo. Ed è così ritenuta legittima la costituzione di parte civile “iure proprio” dell’organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore vittima del reato di violenza sessuale posto in essere sul luogo di lavoro, in quanto la condotta integrante tale reato è idonea a provocare un danno sia alle persone offese che ai sindacato, per la concomitante incidenza sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è vittima e, inoltre, perché tale condotta è in contrasto con il fine perseguito dal sindacato, costituito dalla tutela della condizione lavorativa e di vita degli iscritti sui luoghi di lavoro (Sez. III, 7 febbraio 2008, dep. 26 marzo 2008, n. 12738). Ritiene il Collegio che la Consigliera o il Consigliere regionale di parità siano legittimati a costituirsi parte civile, non quale ente rappresentativo di interessi diffusi ma quale “danneggiato” dal reato di maltrattamenti commessi nei confronti di più lavoratori, al fine di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito.
- La legittimano ad causarti e la costituzione “iure proprio”, quale parte civile, della Consigliera o del Consigliere regionale delle parità – e nei casi di rilievo nazionale anche della Consigliera o Consigliere nazionale -non è altro che la pretesa volta a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale che l’art. 37, commi 1 e 2, d.lgs. n.198 del 2006 ” codice delle pari opportunità” espressamente riconosce loro, mediante ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale competenti per territorio, nell’ipotesi in cui sia rilevata “…l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo”. Pretesa risarcitoria che – oltre ad essere rivolta a ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale, qualora richiesto e nel caso ne ricorrano le condizioni – è diretta all’adozione di provvedimenti idonei a alla rimozione delle discriminazioni accertate. Una pretesa risarcitoria che legittima i titolari di essa – e dunque non solo i singoli lavoratori, ma anche la Consigliera o il Consigliere di parità – a costituirsi parte civile nel caso di procedimenti per fatti delittuosi commessi a danno di più lavoratori e dai quali emergano comportamenti diretti o indiretti di carattere discriminatorio “collettivo”. Non è da revocare in dubbio che i maltrattamenti – consistiti nel pronunciare ripetutamente frasi scurrili, indirizzate alle dipendenti, del tipo “………”, nel fare riferimento alle proprie doti sessuali, lasciando intendere, con espressioni come “tutto a un prezzo”, che non sarebbero stati concessi permessi o ferie se non dietro prestazioni sessuali, umiliando le lavoratrici davanti ai colleghi con frasi come “…………”, nel fare ripetute avances e imponendo alle dipendenti mansioni più gravose, ripetitive e/o inutili rispetto a quanto ordinato agli altri lavoratori – ledano la dignità personale e l’integrità psicofisica delle lavoratrici o dei lavoratori. Si è in presenza di atti che realizzano per un verso una “discriminazioni diretta” ex art. 25, comma 1, del codice delle pari opportunità, trattandosi di comportamenti che producono un effetto pregiudizievole discriminatorio rispetto alle lavoratrici. Per altro verso, realizzano indubbi “comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso e in ogni caso aventi” lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”(art. 26, comma 1, del codice).
- La diversità di sedi giudiziarie davanti alle quali far valere la pretesa risarcitoria e indubbiamente correlata alla tutela richiesta per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Come noto, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Sez. un. civ., 11 novembre 2008, 26972). Una azione collettiva, dunque, che la Consigliera di parità della regione Piemonte ha promosso, allo scopo di sentirsi riconosce il diritto a ottenere il danno patrimoniale iure proprio, nell’ambito del processo penale per la realizzazione di diritti e interessi che la legge espressamente le riconosce e tutela. Si è, infatti, in presenza di un vero e proprio danneggiato dal reato, cui è consentito azionare l’art. 74 c.p.p. per il ristoro del danno subito. Per tal motivo, è da escludere l’operatività nella concreta fattispecie dell’art.212 disp.di coord. c.p.p. – più volte richiamato dal ricorrente a fondamento dell’impugnazione proposta – là dove l’ente rivesta, in ragione del ruolo e finalità che l’ordinamento gli riconosce, la posizione di soggetto danneggiato dal reato tutelata dagli artt.185 c.p. e 74 c.p.p.. 4. Il ricorso è infondato e va rigettato. Il ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso in favore della parte civile, Consigliera regionale di parità, delle spese del grado che si liquidano in complessive euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì a rimborsare alla parte civile, Consigliera regionale di parità, le spese del grado che si liquidano in complessive euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.