Discriminazione di genere, sentenza del Tribunale Roma, 12 marzo 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18 aprile 2007 B B conveniva in giudizio la C Italia Srl, esponendo che dal 18.1.2003 aveva prestato servizio di operatrice di call center, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato (inquadramento al II liv. CCNL telecomunicazioni), dapprima in favore della O S I soc. coop. a r.l., successivamente, dal 1.5.2003, alle dipendenze della O R soc. coop. a r.l., e quindi, dal 1.3.2005, in favore della C srl; che, nonostante il mutamento del soggetto datore di lavoro, le sue mansioni erano rimaste invariate così come invariati erano rimasti il luogo di lavoro, in un edificio sito al km 29 della Statale Pontina, e l’organizzazione aziendale e strumentale in cui era inquadrata.

Allegava che la C nei primi mesi del 2005 aveva rilevato l’intera azienda della coop. O R senza attivare le procedure previste dall’art. 47 l. n. 428/90 e dall’art. 2112 c.c.; che la stessa società aveva stipulato il 23.2.04 un accordo con le organizzazioni sindacali con cui, dissimulando il trasferimento di azienda, si impegnava a riassumere ex nunc il personale già dipendente dalla O R, secondo le seguenti modalità: 126 rapporti a tempo indeterminato in favore di lavoratori della ex O Roma di sesso maschile; 131 contratti di inserimento con termine di 18 mesi, in favore di dipendenti della disciolta O R di sesso femminile, tra cui la ricorrente.

Deduceva che, assunta con contratto di inserimento a decorrere dal 1.3.2005, continuava a svolgere mansioni in precedenza espletate e che, alla scadenza dei 18 mesi, veniva allontanata dal lavoro.

In punto di diritto B B assumeva che nella fattispecie si era verificato un trasferimento d’azienda in violazione delle procedure di legge, e che conseguentemente il suo rapporto doveva considerarsi a tempo indeterminato; che nella fattispecie si era verificata anche un’evidente discriminazione in base al sesso, con conseguente nullità del contratto di inserimento e diritto della ricorrente all’assunzione a tempo indeterminato; che in ogni caso il contratto di inserimento era affetto da nullità perché utilizzato da lavoratore già in possesso della professionalità da conseguire.

La ricorrente domandava pertanto: in via principale, che fosse accertata la sussistenza di un trasferimento dell’azienda nel cui ambito aveva svolto le mansioni di operatrice di call center/customer care a partire dal 18.1.03, dalla O.S.I. Scrl alla O R Scrl, prima, e successivamente dalla O R alla C srl  (che in seguito aveva mutato la denominazione in C Italia srl); e che pertanto fosse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con diritto all’inquadramento nel II livello CCNL Telecomunicazioni; in alternativa, che fosse accertata e dichiarata la discriminazione subita dalla ricorrente per la mancata assunzione a tempo indeterminato sin dal 1.3.05 e per l’effetto, l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla stessa data; in via ulteriormente alternativa, che fosse dichiarata l’inefficacia e/o nullità e/o illiceità della clausola appositiva di un termine di 18 mesi al contratto di inserimento stipulato il 1° marzo 2005 con la società convenuta, o che fosse accertata la simulazione del medesimo contratto, con conseguente riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In via subordinata la B chiedeva che, in esecuzione dell’accordo stipulato tra le OO.SS e la C il 23.2.05 – il quale prevedeva, tra l’altro, che i lavoratori assunti con contratto di inserimento fossero, alla scadenza di questo, assunti a tempo indeterminato -,  fosse emanata sentenza costitutiva di assunzione della ricorrente presso la C con decorrenza 1.9.06; in via ulteriormente subordinata, che fosse accertata e dichiarata l’esistenza di un obbligo di assunzione a tempo indeterminato a carico della convenuta sempre con decorrenza 1.9.06, e per l’effetto che fosse ordinato alla convenuta di riassumere la ricorrente.

In ogni caso, la ricorrente chiedeva condanna della C al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal 1.9.2006 sino alla data dell’effettivo ripristino del rapporto sulla base di € 1212,20 mensili, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa dell’illegittima discriminazione attuata nei suoi confronti.

Si costituiva in giudizio la C Italia srl deducendo l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. al caso di specie; la legittimità del contratto di inserimento stipulato inter partes; la legittimità dell’accordo sindacale del 23.2.2005; l’inesistenza di una discriminazione per sesso. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

All’udienza del 26.9.2007 veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. All’udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo di cui si dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Sulla base della documentazione in atti, il Tribunale ritiene che la ricorrente abbia provato che nei primi mesi del 2005 la C s.r.l. è subentrata alla O R scrl nella gestione del complesso funzionale di beni materiali e immateriali insediato presso l’edificio sito al Km 29 della Statale Pontina, deputato allo svolgimento di servizi telefonici di call center, customer care ed elaborazione dati; e che pertanto nel caso di specie si è verificato il trasferimento in capo alla resistente dell’azienda di cui era titolare la disciolta O R scrl, con conseguente diritto dei lavoratori già dipendenti dal cedente al proseguimento del rapporto alle dipendenze del cessionario.

A tale riguardo si osserva che la C non ha contestato che, dopo lo scioglimento della O R avvenuto il 28.2.2005, tutto il personale della disciolta cooperativa abbia proseguito senza cesure la sua attività – sebbene sulla base di un diverso inquadramento contrattuale – alle dipendenze della società resistente; che negli uffici siti al Km 29 della Pontina  il servizio di elaborazione dati e di customer care – affidato alla coop. Opera Roma sino al 28.2.05 e alla C dal 1.3.05 –  sia proseguito senza alcuna interruzione in favore dello stesso committente (Telecom Italia Spa), contestualmente all’aggiudicazione a C dell’appalto avente ad oggetto lo svolgimento di tale servizio (appalto la cui esecuzione è iniziata il 1° marzo 2005).

Dalla documentazione prodotta dalla società resistente è emerso inoltre che, proprio in coincidenza con il subentro nel servizio di customer care e pur in assenza di una formale cessione di beni o di rapporti giuridici da O a C, quest’ultima ha preso in locazione da R F Italia i locali siti sulla Pontina, sino a quel momento utilizzati dalla cooperativa per l’attività di customer care (all. 5 alla memoria difensiva).

I citati elementi sono sufficienti ad affermare che, prescindendo dalla forma giuridica utilizzata, si è verificato nel caso in esame il trasferimento di un complesso di funzionale di beni e di rapporti giuridici soggetto alla disciplina di cui all’art. 2112 c.c.; a tale riguardo va evidenziato che le modifiche apportate alla norma codicistica dal D.Lgs. n. 18 del 2001, prima, e dal d. lgs. n. 276/03, poi, ne hanno notevolmente ampliato il perimetro applicativo, introducendo nel nostro ordinamento una nozione di trasferimento che prescinde del tutto dalla sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello che subentra, ed in cui risulta attenuata l’importanza del trapasso di elementi materiali tra le due imprese; in altri termini, nell’accezione ‘dematerializzata’ e ‘leggera’ di trasferimento recepita dal legislatore, ciò che conta è che sia trasferito un complesso organizzativo funzionalmente autonomo, idoneo all’esercizio di un’attività d’impresa, in cui ben possono gli elementi immateriali, come il know how, la clientela e la forza lavoro essere preponderanti rispetto a quelli materiali (Cass. 23.7.2002, n. 10761; Id. 12.1.2005 n. 493; Id. 9.3.2005, n. 5138).

Peraltro nel caso di specie, accanto al trapasso di tutto il personale della disciolta O R scrl, si è accertata anche la cessione di significativi elementi materiali tra le due imprese, primo tra tutti lo stabile di cui si è detto. Al riguardo, non pare che possa ostare alla qualificazione della vicenda come trasferimento di azienda la circostanza che lo stabile di Pomezia e gli altri impianti e beni strumentali siano stati dati in locazione alla C da parte di società terze; è evidente infatti che sul dato formale dell’assenza di cessioni di contratti dalla O R alla C, deve prevalere il dato sostanziale dell’identità dell’immobile e dei beni utilizzati, irrilevante restando la modalità giuridica di acquisizione di tali strumenti.

1.1. La società convenuta ha altresì richiamato in punto di diritto il disposto dell’art. 29, 3° co., D. Lgs. n. 276/03 che, come noto, esclude l’ipotesi di trasferimento di azienda o di una sua parte nel caso di acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore; e ne ha fatto discendere che, poiché nel caso di specie si è appunto verificata una successione nell’appalto – la T, a seguito di gara espletata da C Spa sua controllata, ha infatti affidato alla C la gestione dei servizi di customer care prima affidati alla O R  -, deve per ciò solo escludersi la configurabilità di un trasferimento ex art. 2112 c.c.

La norma citata prevede in effetti che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di CCNL, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda. Tuttavia, secondo l’interpretazione seguita dalla prima giurisprudenza formatasi sulla norma e che questo giudice ritiene di condividere, il disposto in esame deve essere inteso nel senso che in caso di cambio di appalto il mero trapasso di lavoratori dall’originario appaltatore al subentrante non sia di per sé sufficiente a configurare un trasferimento di azienda; il che tuttavia non esclude che la fattispecie di cui all’art. 2112 sia integrata quando, come nel caso che ci occupa, insieme alla successione nell’appalto e al trapasso di lavoratori, si verifichi il subentro del nuovo appaltatore nella titolarità dell’entità economica gestita dal primo (Trib. Roma 9 giugno 2005; .Id. 14 novembre 2007).

La correttezza di questa interpretazione trova avallo negli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia che, se riconosce per un verso l’estraneità della mera successione in un appalto rispetto alla fattispecie del trasferimento d’azienda, afferma tuttavia l’esistenza di un trasferimento d’azienda quando il soggetto che subentra nell’appalto utilizzi rilevanti elementi patrimoniali di cui si è avvalso l’originario appaltatore (Corte Giust. 20.11.2003, C-340/2001, Abler; Id. 24.1.2002, C-51/2000, Temco).

1.2. Sostiene la società convenuta che il trasferimento d’azienda non sarebbe configurabile, essendo intervenuta una interruzione del rapporto di lavoro instaurato tra la ricorrente e la O R in virtù delle dimissioni che B B avrebbe rassegnato da quest’ultima in data 28.2.2005.

L’assunto non è condivisibile.

Va osservato, in primo luogo, che la circostanza relativa alle dimissioni è stata meramente affermata e non provata dalla C s.r.l., la quale, al riguardo, ha articolato una prova per testi (punto E delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva: “Vero che la ricorrente in qualità di socio lavoratore della O R Scarl, presentava le proprie dimissioni dalla stessa Società cooperativa, con decorrenza dal 28.2.05”). Tale articolazione probatoria è inammissibile, non venendo specificato in che circostanze, in quale luogo e soprattutto, nei confronti di chi la ricorrente avrebbe verbalmente espresso la propria chiara volontà di interrompere il rapporto.

A ciò si aggiunga che, secondo i principi generali, del recesso del socio lavoratore deve essere data prova scritta: trattandosi infatti di recesso da un rapporto societario, costituitosi per atto pubblico, tale recesso può validamente intervenire solo in forma scritta, e non verbalmente.

Da ultimo, va osservato che, alla luce dei fatti che non sono contestati, la considerata prova per testi è comunque superflua.

E’ pacifico che il 28.2.2005, giorno delle presunte dimissioni, la O R Scarl sia stata sciolta e messa in liquidazione: pertanto la cessazione del rapporto sociale è da ricondurre esclusivamente alla intervenuta estinzione della società, e non ad una volontà del socio di interrompere il rapporto.

D’altronde è provato che la O R si è sciolta subito dopo e in conseguenza della cessione ad altro soggetto dell’attività imprenditoriale svolta sino a quel momento: è sufficiente a dimostrare tale consequenzialità la coincidenza temporale tra lo scioglimento della cooperativa e il subentro nella gestione dell’azienda (28.2.-1.3.2005). Ma la correlazione emerge anche da altre circostanze, prima tra tutte l’accordo sindacale stipulato anteriormente e in funzione del passaggio della titolarità dell’azienda: il contenuto di tale accordo – benché eviti accortamente di qualificare la vicenda come un trasferimento d’azienda – fa chiaro riferimento alla decisione di O R di sciogliersi anticipatamente e all’intento della C di rilevare l’entità economica da quella gestita.

Questi essendo i fatti accertati, non è in alcun modo possibile far discendere dalla risoluzione del rapporto sociale l’estinzione del rapporto di lavoro, che invece, in forza della cessione dell’azienda, doveva proseguire in capo al cessionario.

Non è pertanto corretto sostenere che al caso di specie possano applicarsi le norme della l. n. 142 del 2001, come modificata dalla l. n. 30/2003, che prevedono l’estinzione del rapporto di lavoro in caso di recesso o esclusione del socio lavoratore, così come non è corretto invocare il principio della c.d. preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro. Precisato che tale principio non esclude l’autonomia dei due rapporti, che rimangono giuridicamente distinti, è evidente che quando lo scioglimento della cooperativa di lavoro sia conseguenza della cessione dell’azienda ad un diverso soggetto, deve trovare applicazione l’art. 2112 c.c., con conseguente mantenimento dei rapporti di lavoro; mentre non ha motivo di operare l’art. 5, co. 2 l. n. 142/2001, perché è chiaro e logico che la regola dell’estinzione del rapporto di lavoro in caso di recesso o esclusione del socio lavoratore non può porre nel nulla le finalità e gli effetti propri della disciplina dei trasferimenti d’azienda.

1.3. Accertato che è intervenuto un trasferimento d’azienda dalla O R Scrl alla C Italia srl, deve essere dichiarata l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall’origine, mai validamente interrotto. Non può essere considerata atto idoneo a risolvere il rapporto l’avvenuta assunzione della ricorrente a decorrere dal 1.5.05 in virtù di contratto di inserimento con durata di 18 mesi; persistendo l’originario rapporto a tempo indeterminato, tale atto deve infatti essere considerato nullo e comunque del tutto inefficace.

La ricorrente ha pertanto diritto al ripristino del rapporto di lavoro con la C Italia srl e al pagamento della retribuzione contrattualmente prevista a far data dalla messa in mora della società, perfezionatasi il 4 ottobre 2006 con la ricezione da parte della convenuta dell’istanza ex art. 410 cpc. La misura della retribuzione risulta pari ad € 1212,20 netti mensili; la C deve essere pertanto condannata al pagamento di € 1212,20 mensili dal 4.10.2006 fino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione ed interessi.

  1. Dichiaratasi l’esistenza, per le ragioni esposte, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, risultano assorbite le ulteriori domande articolate, in via alternativa o subordinata, da Barbara Belli.
  2. Resta da esaminare la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale che la ricorrente deduce di aver subito in conseguenza della discriminazione che la C avrebbe messo in atto nei suoi confronti come verso gli altri ex dipendenti di sesso femminile della cooperativa O R.

Al fine di verificare la sussistenza di tale discriminazione, è necessario ripercorrere analiticamente gli eventi attraverso cui si è snodato il subentro della C nell’attività economica gestita dalla disciolta cooperativa.

3.1. B B, a decorrere dall’1.5.2003, è stata assunta con contratto a tempo indeterminato dalla O R come operatrice di call center addetta all’unità produttiva sita sulla Pontina.

Il 24.2.2004 la C e le segreterie regionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL hanno stipulato un accordo sindacale nelle cui premesse si legge: “La società O R scarl, attualmente composta da 257 soci lavoratori, ha programmato la scioglimento anticipato ex art. 2359 c.c. … A seguito dello scioglimento della cooperativa, gli ex soci si troverebbero nella condizione di non avere, nell’immediatezza, opportunità di trovare occupazione. La C, intendendo integrare strategicamente le proprie attività e le offerte ai clienti, era ed è interessata all’apertura di un’unità produttiva nel Lazio per la gestione di attività in outsourcing in ambito di customer care…. Vista la situazione creatasi C dichiara che è disposta, a determinate condizioni, ad offrire una valida opportunità di occupazione agli ex soci della cooperativa …”.

Nelle ‘linee operative’ dell’accordo vengono quindi enunciate le modalità che si sarebbero seguite nell’assunzione degli ex dipendenti della cooperativa di servizi: in particolare la C si impegnava “ad attivare 126 rapporti di lavoro con la forma contrattuale a tempo indeterminato, escludendo fin d’ora, per questi rapporti di lavoro, l’applicazione del periodo di prova”; si impegnava “altresì ad attivare 131 contratti di inserimento” specificando che la selezione delle persone da assumere con tale tipologia contrattuale sarebbe avvenuta tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lett. e) dell’art. 54 D. Lgs. n. 276/2003 (donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica ove è più elevata la disoccupazione femminile).

È significativo che nel citato accordo la convenuta garantisse comunque l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con contratto di inserimento e che si impegnasse “a trattare la forza lavoro nella sua integrità senza disomogeneità circa le modalità di assunzione”.

Successivamente la O R si scioglieva a decorrere dal 28.2.2005. Contestualmente la C assumeva, a decorrere dal 1.3.05, 126 ex dipendenti e soci della cooperativa, tutti di sesso maschile, a tempo indeterminato; e gli altri 131 ex dipendenti della stessa cooperativa, di sesso femminile, con contratto di inserimento della durata di 18 mesi a decorrere dal 1.3.05. Alla scadenza dei 18 mesi, trasformava a tempo indeterminato solo 100 dei 131 contratti di inserimento, escludendo, tra le altre, la ricorrente.

Questa essendo la scansione di eventi che ha connotato la vicenda da cui è scaturito il giudizio, questo giudice ritiene di dover qualificare come discriminatoria la condotta tenuta dalla C nei confronti di B B e delle altre ex dipendenti della O R.

Prescindendo dalla finalità elusiva della disciplina dei trasferimenti d’azienda – che è possibile cogliere tanto nei contratti stipulati a tempo indeterminato  che in quelli di inserimento –, la scelta di riservare ai soli ex soci uomini la certamente più favorevole opzione del contratto a tempo indeterminato imponendo invece alle donne la meno vantaggiosa alternativa del contratto di inserimento, pare integrare un obiettivo pregiudizio arrecato alla lavoratrice in ragione del sesso.

Rispetto ad una scelta del datore di lavoro univocamente indirizzata a rendere più difficile per i dipendenti di sesso femminile il mantenimento del rapporto di lavoro, risulta integrata la nozione di discriminazione di genere cristallizzata nell’art. 4 della l. n. 125/91, che ricomprende qualsiasi atto, patto o comportamento che produca in effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso.

Giova ricordare che per ritenere provata natura discriminatoria dell’atto è sufficiente, ai sensi dell’art. 4, co. 6. l n. 125/91, che il ricorrente fornisca elementi di fatto – desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni o da altri elementi – idonei a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione dell’esistenza della discriminazione, spettando in tal caso al convenuto l’onere della prova dell’insussistenza della discriminazione.

E nel caso di specie la condotta discriminatoria si desume in effetti dal dato statistico, non contestato, che tutti gli ex soci di sesso maschile della cooperativa sono stati assunti a tempo indeterminato; mentre tutti gli ex soci di sesso femminile sono stati assunti con contratto di inserimento, alla scadenza del quale sono stati per una parte espulsi dal lavoro. Non risulta invece dimostrato, e l’onere ricadeva sul datore, che il trattamento diseguale sia dipeso da obiettive necessità di impresa.

È evidente, in particolare, che non può rappresentare valida giustificazione delle scelte della C il richiamo all’art. 54, lett. e) della legge Biagi con cui l’accordo sindacale motiva il ricorso alla forma del contratto di inserimento per le sole ex socie lavoratrici. Tale norma – che, come noto, individua nelle donne di qualsiasi età residenti in zone ad elevato tasso di disoccupazione una delle categorie di persone per cui è giustificata l’assunzione del contratto di inserimento – non può fornire alcuna copertura normativa alla decisione di riservare nelle modalità di assunzione un trattamento deteriore alle lavoratrici per il solo fatto di essere donne.

Deve osservarsi che la gravità della discriminazione operata risulta vieppiù accentuata dalla circostanza che essa è stata posta in essere attraverso una serie di atti coordinati (l’accordo sindacale del febbraio 2004, le assunzioni dell’anno successione) che avevano il contestuale scopo di eludere la disciplina sui trasferimenti di azienda ed il connesso obbligo di mantenere, con le originarie caratteristiche, tutti i rapporti di lavoro instaurati dalla società cessionaria.

3.2. Essendo provata la sussistenza di una discriminazione di genere, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto di tale discriminazione.

A tale riguardo, il Tribunale osserva che, non essendo stato allegato nessuno specifico pregiudizio di natura psico-fisica o esistenziale, la domanda risarcitoria può trovare accoglimento limitatamente al danno c.d. morale.

La situazione giuridica soggettiva lesa dall’illegittimo comportamento discriminatorio riveste sicuramente rilievo costituzionale, con riferimento agli artt. 2, 3, 37 e 51 Cost. E’ noto che la giurisprudenza più recente ha superato il radicato principio che riteneva configurabile un danno morale risarcibile solo in caso di illecito configurante gli estremi di un reato, ed ha riconosciuto la risarcibilità di tale pregiudizio, identificato nella sofferenza e nel transeunte turbamento psicologico conseguente all’illecito, ogniqualvolta ricorra la lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (Cass. 12.5.2003 n. 7281; Id. 20.10.2005 n. 20323; Id. 21.10.2005, n. 20355).

Ritiene questo giudice che a tale ipotesi debba essere ricondotto il caso in esame, in cui vi è stata un illecito afferente a diritti della persona di cui può ragionevolmente presumersi l’attitudine a provocare disagio e sofferenza interiore: una condotta discriminatoria, soprattutto se posta in essere non occasionalmente ma attraverso una serie preordinata di atti, risulta infatti per sua natura lesiva della dignità del lavoratore e, come tale, è sicuramente capace di arrecare profondo turbamento.

Si considerino, nel caso di specie, i disagi cui è andata incontro la lavoratrice, consistenti nella evidente preoccupazione riguardate la stabilità del proprio posto di lavoro, garantite ai colleghi uomini e invece poste a rischio nel suo caso personale. Si consideri, altresì, che la B ha effettivamente perso il posto di lavoro in quanto, in applicazione della forma contrattuale discriminatoria adottata, quest’ultima è stata espulsa dal lavoro il 31 agosto 2006, nonostante le previsioni contenute nell’accordo sindacale con cui la C garantiva l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori (rectius: delle lavoratrici) assunti con contratto di inserimento.

In ordine al quantum, la natura del pregiudizio rende imprescindibile il ricorso a criteri equitativi. Tenuto conto della gravità del fatto e del tempo per cui si è protratta la discriminazione, il danno non patrimoniale patito da Barbara Belli può essere liquidato nella misura di € 5.000 in moneta attuale.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Così deciso in Roma il 12 marzo 2008.

 

IL GIUDICE

D.ssa Loredana Miccichè

 

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Gaetano Dimartino.