Discriminazione genere, Tribunale di Ferrara, decreto del 21 giugno 2012
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO EX ART. 38 D.P.R.198/2016
Il giudice del lavoro dott.ssa Alessandra De Curtis,
sciogliendo la riserva di cui al verbale del 24.5.2012, con assegnazione alle parti di termini per note sino al 15.6.2012, nel ricorso ex art. 38 d.p.r. 198/2006 promosso da:
B G, M E, T D
(con Avv. L. Bugari)
contro
CONSORZIO PESCATORI DI GORO SOC. COOPERATIVA
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PESCA SOC. COOPERATIVA
(con Avv. S. Guglielmi)
osserva quanto segue.
***
- 1. Le tre ricorrenti in intestazione hanno adito il Tribunale di Ferrara in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere tutte presentato nel 2007 domanda di ammissione al consorzio ed alla associazione convenute, trattandosi di enti che rappresentano tra le più importanti realtà imprenditoriali del settore della pesca nella zona territoriale denominata “Sacca di Goro”.
Lamentavano, nonostante i solleciti, di non avere ancora ricevuto risposta in merito alle loro domande, mentre nel frattempo sono stati ammessi nuovi soci la cui domanda era stata presentata in epoca successiva.
Esponevano che era stato violato il criterio cronologico di esame delle domande, sebbene esso fosse stato espressamente indicato alla ricorrente T D. Soggiungevano inoltre che i due enti decidevano le ammissioni senza alcuna trasparenza, oggettività ed uguaglianza.
In particolare le ricorrenti evidenziavano: 1) che vi era grande sproporzione tra il numero di soci maschi ed il numero di soci femmine (pari solo al 4%) in entrambe le cooperative; 2) che negli ultimi anni erano stati ammessi in prevalenza soci uomini, anche in giovanissima età ed addirittura minorenni, mentre la prevalenza delle socie donne ammesse aveva più di 24 anni; 3) che il tempo di attesa degli aspiranti soci è almeno quattro volte inferiore a quello delle aspiranti socie; 4) che venivano preferiti i candidati figli di soci e, tra questi, i candidati maschi i quali godevano di “un vero e proprio diritto non codificato di prelazione” all’accesso alle cooperative; 5) che nel Consiglio di Amministrazione delle cooperative non vi erano mai state presenze femminili; 6) che esse ricorrenti avevano diritto ad essere trattate, per l’accesso al lavoro, al pari di quanti si trovino in situazioni analoghe alla loro.
Dopo avere diffusamente illustrato in punto di diritto la fondatezza delle sue ragioni, la parte ricorrente chiedeva quindi a questo Ufficio di ordinare la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti della discriminazione mediante provvedimento che producesse gli effetti, ex art. 2932 c.c., dei provvedimenti di ammissione omessi oltre alla condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alle condotte discriminatorie, da liquidarsi in via equitativa.
- 2. Radicatosi il contraddittorio, le convenute eccepivano l’inammissibilità della domanda, avendo le ricorrenti azionato uno strumento processuale (l’art. 38 d.p.r. 198/2006) inconferente rispetto alla pretesa vantata dal momento che trattavasi di cooperative di conferimento ed i soci potevano essere sia persone fisiche che persone giuridiche; evidenziavano che nel caso di specie non si instaurava un rapporto avente natura complessa, insieme associativo e di lavoro autonomo o subordinato, disciplinato per le cooperative di produzione e lavoro dalla L. 142/2001. Contestavano altresì la sussistenza della urgenza di provvedere, stante la risalenza nel tempo delle domande di ammissione.
Nel merito evidenziavano che la Consigliera regionale di parità aveva già esaminato il caso senza infine ritenere di dovere adottare alcun provvedimento. Contestavano la allegazione e la prova di elementi di fatto precisi e concordanti volti a sostenere la domanda avversaria in relazione alla discriminazione per motivi di genere rispetto alla quale i due enti stavano già praticando una politica conforme al rispetto del principio di uguaglianza e parità.
Concludevano pertanto chiedendo il rigetto della domanda, contestando in particolare la possibilità di conseguire mediante il provvedimento invocato dalla controparte l’ammissione diretta ed immediata delle ricorrenti tra i soci.
- 3. Si deve preliminarmente disattendere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte convenuta.
L’art. 27 D.L.vo 198/2006 nel testo attualmente in vigore, la cui violazione legittima il ricorso ex art. 38 legge citata, è rubricato: “Divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro”. Il primo comma prevede: “E’ vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale”. Appare dunque evidente da una piana lettura della norma in esame l’estensione della operatività del divieto di discriminazione ivi contenuto, che deve operare in via generalizzata in ogni settore dell’attività lavorativa intesa in senso lato, come forma di esplicazione della personalità dell’individuo avente rilevanza economica e sociale. E’ evidente che nel caso di specie non ha alcun rilievo l’aspetto formale della possibilità di accesso alle due cooperative da parte delle persone giuridiche o la circostanza che si tratti di cooperative di conferimento, quanto piuttosto il fatto che l’accesso alle stesse, denunciato come impedito, consentirebbe alle ricorrenti di svolgere attività economicamente redditizia nelle forme del lavoro autonomo come da loro auspicato.
Quanto alla urgenza di provvedere, essa discende invece proprio dal lungo perdurare della denunciata situazione di illegittimità, consistente in una omissione continuata di esame delle domande di ammissione. Deve peraltro osservarsi che l’azione in oggetto è stata costruita seguendo lo schema dell’art. 28 L. n. 300/1970 (per la repressione della condotta antisindacale) che prevede un procedimento sommario non necessariamente di tipo cautelare.
- 4. Ciò posto ed avuto riguardo al quadro normativo di riferimento, si osserva che l’Italia, in quanto facente parte dell’Unione Europea, ha aderito ad un nucleo di valori fondamentali, previsti dall’art. 2 del Trattato di Maastricht, secondo cui “l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, entrata in vigore il 1.12.2009, ha espressamente codificato rispettivamente agli artt. 21 e 23 il principio di non discriminazione fondata sul sesso nonché la parità tra donne e uomini che “deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”.
L’ordinamento aveva peraltro già riconosciuto a livello costituzionale la parità di trattamento e l’effettività del diritto al lavoro di cui agli artt. 3 e 4 della Costituzione.
Con riferimento alle cooperative a mutualità prevalente come quelle in esame vige altresì l’art. 2516 c.c. secondo cui “nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento”.
A livello processuale si osserva altresì che l’azione individuale di cui all’art. 38 della legge citata poggia su un meccanismo di distribuzione dell’onere probatorio se non completamente invertito quantomeno alleggerito a favore della parte ricorrente. Secondo il successivo art. 40 “Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione”.
Giova a tal proposito evidenziare che l’articolo non richiede il requisito della “gravità” degli elementi di fatto da addurre, ma solo la “precisione” e la “concordanza” e che la interpretazione della norma non può prescindere dalla normativa comunitaria sul punto. Senonché l’art. 19 della direttiva 2006/54/CE del 5.7.2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, prevede al primo comma che: “Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta”. Come si vede, la norma comunitaria non richiede nemmeno il requisito della precisione e concordanza. Si deve pertanto ritenere che la lettura della norma interna debba essere effettuata in senso favorevole alla parte ricorrente senza applicare un regime di estremo rigore nella valutazione dei principi di prova, come invece pare chiedere la parte convenuta secondo la quale gli elementi offerti dalla controparte non sono idonei a ritenere fondata la domanda.
- 5. Venendo all’esame degli elementi di fatto emersi e dato atto che la parte convenuta non contesta di non avere ancora preso in esame le domande presentate dalle tre ricorrenti ben 5 anni or sono si osserva sinteticamente quanto segue:
- a) Il doc. 4 di parte ricorrente dà conto del fatto che entrambe le cooperative, per mezzo dell’Avv. R. Anselmi, hanno comunicato alla ricorrente D T che la domanda era stata inserita in apposita lista e che sarebbe stata esaminata con criterio di cronologicità. Se tale è stata la risposta data alla ricorrente T deve presumersi che uguale trattamento doveva essere riservato alle altre due ricorrenti. E’ invece circostanza non contestata che altre domande, proposte successivamente, sono state vagliate dalle cooperative, in violazione di tale dichiarato criterio.
- b) E’ elemento pacifico ed incontestato che nelle due cooperative vi è ancor oggi una netta prevalenza di soci uomini rispetto alle socie donne (si v. anche il doc. 30 di parte ricorrente); orbene, il principio di non discriminazione e di uguaglianza prevede che a parità di condizioni il trattamento debba essere uguale, mentre a condizioni diverse deve corrispondere un diverso trattamento teso a colmare la disuguaglianza; ciò impone che le due cooperative avrebbero dovuto adottare comportamenti tesi ad escludere il divario tra le presenze maschili e quelle femminili, favorendo in particolare l’accesso delle donne senza solamente limitarsi a consentire negli ultimi anni un accesso quasi paritetico tra i due sessi.
- c) Peraltro, dall’elenco nominativo dei soci ammessi dall’anno 2004 sino al 2009 redatto dal Consorzio dei Pescatori di Goro in data 19.6.2009 (doc. 18 di parte ricorrente) emerge che in tale arco temporale sono entrati nella cooperativa 38 soci, di cui 10 donne e 28 uomini. Di queste donne, almeno 5 hanno dovuto attendere tempi lunghi rispetto alla domanda (B M A, C S, T J, R S, T M); l’età media delle donne ammesse superava quella degli uomini; 8 uomini sono invece entrati in cooperativa giovanissimi ed in tempi brevissimi rispetto al conseguimento del necessario ed indispensabile requisito della c.d. “imbarcabilità” (cioè la iscrizione al registro della Gente di mare) che può essere conseguita solo al compimento del 15 anno di età (v. le dichiarazioni dei presidenti delle due cooperative). Va precisato che costituisce circostanza incontestata che anche le tre ricorrenti possedevano tutte il requisito in questione sin dall’epoca delle domande di ammissione (v. doc. 31 ricorso).
- d) Le due cooperative, adottando un comportamento contrario all’obbligo di correttezza e buona fede precontrattuale ex 1337 c.c., essendo le domande parificabili a proposte contrattuali, non hanno mai offerto una plausibile e logica spiegazione circa il mancato esame in tempi ragionevoli delle domande delle tre ricorrenti: i due presidenti delle cooperative hanno per contro confermato l’esistenza in epoca recente (a partire dal 2011) di una prassi connotata dalla più totale arbitrarietà nell’esame delle domande che si basa semplicemente e solamente sulla verifica del requisito della “imbarcabilità”, prescindendo dunque dalle norme statutarie; si deve presumere che tale ambiguità e scarsa trasparenza valga anche per il passato: essa, oltre a desumersi da tutte le circostanze sopra esposte è peraltro chiaramente evincibile anche dal fatto, evidenziato dalla parte ricorrente, che le domande di ammissione prodotte su ordine del giudice non risultano numerate in stretto ordine progressivo, cosa che può favorire condotte discriminatorie di genere nella fase dell’esame delle domande. Peraltro tale circostanza contrasta inspiegabilmente con il riferimento ad “apposite liste” menzionate nella lettera del 16.1.2008 diretta alla T.
Si ritiene dunque che tali elementi di fatto siano sufficientemente precisi e concordanti ed idonei a far presumere l’esistenza di comportamenti discriminatori tra aspiranti soci uomini ed aspiranti soci donne ed era onere della parte convenuta dimostrare in maniera convincente la insussistenza della violazione denunciata, cosa che tuttavia non è avvenuta, non essendo stati allegati significativi elementi di segno opposto, a nulla peraltro rilevando in questa sede la natura delle determinazioni della Consigliera regionale di parità.
Ciò comporta che questo giudicante debba adottare il provvedimento richiesto dalla parte ricorrente volto a far cessare la condotta illecita. Tuttavia non può trovare accoglimento la richiesta di emissione di un provvedimento che tenga luogo della accettazione delle domande delle aspiranti socie; anche a voler prescindere dall’aspetto formale per cui l’art. 2932 c.c. prevede la forma della sentenza, mentre in questa sede si provvede con decreto motivato, si osserva che non si può allo stato ravvisare in capo alle cooperative un “obbligo di accettare” le domande, bensì unicamente un “obbligo di esaminare” in tempi congrui le stesse mediante l’applicazione dei criteri previsti dallo statuto con correlativo “obbligo di motivare” il loro eventuale mancato accoglimento, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2528 c.c., con conseguente diritto delle interessate di contestare la delibera di diniego del Consiglio di amministrazione secondo la procedura prevista nel 4° comma di tale articolo.
Si ritiene pertanto che l’ordine di cessazione della condotta discriminatoria possa consistere unicamente nell’ordine rivolto alle cooperative di esaminare al più presto e comunque entro un congruo termine le domande di ammissione proposte nel 2007 dalle ricorrenti.
- 6. Quanto al risarcimento del danno richiesto dalla parte ricorrente si osserva da un lato che non è stata fornita alcuna allegazione circa la sussistenza di un danno non patrimoniale del quale non vengono nemmeno indicate la natura e le caratteristiche.
Analogamente destinata al rigetto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, per la semplice ragione che non è allo stato possibile stabilire se le ricorrenti sarebbero state senz’altro ammesse secondo i criteri previsti dallo statuto ed a partire da quando (anche tenuto conto dell’estensione territoriale degli allevamenti e del complessivo numero di soci già dediti al loro sfruttamento).
- 7. Stante il rigetto della domanda risarcitoria si ritiene di dover parzialmente compensare le spese tra le parti nella misura del 40%, ponendo il restante 60% delle spese delle ricorrenti a carico solidale delle due cooperative. Le stesse vengono liquidate per l’intero come in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l’art. 38 D.L.vo 11.4.2006 n. 198
ORDINA
al CONSORZIO PESCATORI DI GORO SOC. COOPERATIVA ed alla ASSOCIAZIONE PRODUTTORI PESCA SOC. COOPERATIVA di cessare nel loro comportamento discriminatorio ai danni di B G, M E, T D e di esaminare quanto prima e comunque entro e non oltre il 10.8.2012 le domande di ammissione proposte dalle tre ricorrenti nel 2007 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2528 c.c.
CONDANNA
le due cooperative in solido tra loro a pagare il 60% delle spese di lite delle ricorrenti che liquida per l’intero in complessivi € 5.462,10, di cui € 2.862,00 per onorario, € 1.993,20 per diritti ed € 606,90 per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dichiara compensato tra le parti il restante 40% delle spese.
Si comunichi.
Ferrara, 21.6.2012
IL GIUDICE
Alessandra De Curtis