Mancata predisposizione mezzi per accesso disabili, Discriminazione per motivi di handicap, Tribunale di Roma, ordinanza del 31 maggio 2020.

 

 Tribunale di Roma

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

 

Il tribunale di Roma, in persona del Giudice Cecilia Pratesi, ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 702-bis c.p.c.

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 14.05.2018 nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2968/2018, introdotta da ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, con il patrocinio dell’avv……, nei confronti di F I SRL, con il patrocinio dell’avv…..

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 16 gennaio 2018, l’Associazione Luca Coscioni per la libertà scientifica – soggetto riconosciuto con DPCM del 2/10/2015 tra le associazioni e gli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di discriminazioni- ha convenuto in giudizio F. I. srl in forza della tutela approntata dalla legge n. 67 del 1 marzo 2006, reputando discriminatoria la gestione del servizio di trasporto operata da F, in quanto di fatto le persone con disabilità non beneficiano delle stesse possibilità di viaggiare con F rispetto alle persone c.d. normodotate a causa della mancanza di pedane per la salita e la discesa, nonché degli spazi per lo stazionamento della sedia a ruote, e dell’impossibilità di salire a bordo dei pullman in condizione di autonomia e sicurezza.

F I SRL si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso ed eccependo l’incompetenza per territorio del Giudice adito e il difetto di legittimazione attiva dell’Associazione ricorrente relativamente alla domanda di risarcimento del danno.

Con riguardo all’eccezione preliminare di incompetenza per territorio, fondata sul rilievo che la parte resistente ha sede a Milano, deve precisarsi che quanto segue.

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, ha previsto l’operatività del rito sommario di cognizione per le controversie in materia di discriminazione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 44 (testo unico sull’immigrazione), a quelle di cui al D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, art. 4 (attuazione della direttiva 2000/43/C1 per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica), a quelle di cui al D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, art. 4 (attuazione della direttiva 2000/78/C1 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), a quelle di cui alla L. 1 marzo 2006, n. 67, art. 3 (misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), e a quelle di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 55 quinquies (discriminazioni per ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura).

Il medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011, in sede di disposizioni finali di cui al capo 5^, ha ribadito (art. 34, comma 34) che i giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui al sopra indicato del D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 4, sono regolati dall’art. 28, che prevede tra l’altro al comma 2 la competenza del tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il proprio domicilio.

Peraltro il criterio sopra individuato, deve ritenersi di carattere funzionale ed esclusivo al fine di garantire l’effettività della tutela ed, in assenza di una esplicita volontà del legislatore, non può ritenersi derogabile neppure dal ricorrente (cfr. Cass. 29 ottobre 2013, n. 24419; si veda anche Cass. 19 maggio 2004, n. 9567 secondo la quale l’azione civile contro la discriminazione razziale che, analogamente a quella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, si esercita con ricorso depositato anche personalmente dalla parte nella cancelleria del tribunale del luogo di domicilio dell’istante, configura una ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c., che non può subire modifiche, neppure per ragioni di connessione).

L’eccezione è dunque priva di fondamento.

Nel merito, non è contestato l’assunto del ricorrente secondo cui i mezzi di F I Srl non sarebbero dotati di pedane che consentano l’accesso dei disabili e di spazi per lo stazionamento della sedia a ruote.

Ai sensi dell’art. 115 cpc “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” . La parte convenuta è comunque tenuta a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nelle proprie difese si limiti a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l’accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. n. 19896/2015). Nel caso di specie la difesa di parte ricorrente si limita a replicare con una generica dichiarazione di conformità dei propri autobus alle normative vigenti, senza tuttavia fare alcun riferimento alla presenza sui mezzi F di strutture che consentano il trasporto dei disabili in condizioni di sicurezza.

Il ricorrente, inoltre, ha anche prodotto lo scambio di email intervenuto tra alcuni passeggeri e la società convenuta, che alla richiesta di conoscere se gli autobus F fossero mezzi accessibili a disabili, ha risposto con missive del tenore: “non abbiamo quei tipi di bus

Ora, la legge 1.3.2006 n. 67, offre specifica tutela nei riguardi dei comportamenti che determinino effetti di emarginazione o esclusione delle persone disabili dalle opportunità garantite alla generalità dei consociati, e dà veste concreta al principio in base al quale non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. L’art. 1 recita infatti: La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali

Ora, dalla descrizione fattuale fornita dalla parte ricorrente, emerge che l’accesso al servizio da parte di persone con disabilità motoria che necessitano di sedia a ruote, risulta per quanto attiene al servizio F o del tutto precluso o fruibile in condizioni di estrema difficoltà oltre lesive della dignità individuale (occorre infatti disporre di una sedia pieghevole che deve essere ricoverata nel bagagliaio e quindi per raggiungere la postazione all’interno del bus si deve essere sollevati di peso da terze persone o in alternativa essere costretti a strisciare; tale situazione di fatto costituendo un ostacolo pressoché insormontabile all’utilizzo di un servizio di trasporto pubblico, concreta una forma di discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2 della l. 67/2006, laddove (art. 2 comma 3) chiarisce che si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

Ai sensi dell’art. 28 d.lvo 150/2011, quando il ricorrente fornisce elementi di fatto (…….) dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione. Ed ancora, “con l’ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale.

Dunque – in mancanza di elementi che portino ad escludere la discriminazione rispetto alle possibilità di accesso ad un servizio di pubblico rilievo, deve essere disposta la cessazione della condotta illegittima, mediante ordine a F di predisporre a beneficio degli utenti condisabilità un servizio che consenta loro l’accesso tramite mezzi adeguatamente predisposti, eventualmente anche da utilizzare previa richiesta degli interessati. Si ritiene di disporre inoltre a fini riparativi ed ai sensi della norma sopra citata, la pubblicazione della presente decisione a spese della parte convenuta per una volta sulla edizione del quotidiano Il Corriere della Sera.

Va invece rigettata la domanda di risarcimento danni non patrimoniali avanzata dall’Associazione Luca Coscioni.

L’art. 4. legge n. 67 del 2006 prevede che: “Sono altresi’ legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullita’, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunita’, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalita’ statutaria e della stabilita’ dell’organizzazione.

Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilita’ e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.

Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi’ legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

La norma esclude chiaramente una legittimazione delle associazioni rappresentative in ordine alle domande risarcitorie a meno che non risultino muniti di apposita delega, il che non risulta nel caso presente.

Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

dichiara che la mancata predisposizione di corse su automezzi accessibili ai disabili costituisce discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 67/2006;

ordina a F I SRL di mettere a disposizione degli utenti entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, mezzi accessibili ai disabili, eventualmente utilizzabili previa richiesta degli interessati.

ordina la pubblicazione del presente provvedimento a spese di F I SRL per una volta sul quotidiano Il Corriere della Sera;

condanna la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.980,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali (15%).

Si comunichi.

Roma, 31 maggio 2018