limite di altezza previsto da un bando di concorso, discriminazione, Tar Lazio, sentenza del 1 marzo 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2017, proposto da:
Lara Massimi, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bordoni, con domicilio eletto presso il suo studio in ………, via ……………..;
contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via ………….;
per l’annullamento
del provvedimento del 26/10/2016, notificato in data 10/11/2016, di esclusione dalla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, riservata al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al decreto del Capo Dipartimento del 27 agosto 2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha prestato servizio nel personale non stabilizzato presso ed alle dipendenze del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di ………….. dal 2003.
Ella partecipava alla procedura selettiva per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario già applicato al Corpo di cui al decreto del Capo Dipartimento pro tempore dei VVFF n. 3747 del 27 agosto 2007; in virtù della L.160/2016 era possibile in parte attingere alla graduatoria di quel concorso approvata con decreto 1196/2008 ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco sottoponeva la ricorrente ad accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale, come da Regolamento di cui al D.M. n. 78 del 2008.
Quest’ultima superava le prove di efficienza fisica, come previste dalla procedura concorsuale, ma, in sede di accertamenti sanitari, era ritenuta non idonea dalla Commissione medica, in ragione unicamente del ritenuto deficit di statura, rilevato in 158 cm.
Il ricorso si fonda su un unico motivo che denuncia la contraddittorietà tra una valutazione di idoneità fisica complessiva sempre confermata nei molti anni di impiego come Vigile del Fuoco volontario e l’esclusione per motivi di altezza. Peraltro per tredici anni è stata considerata idonea nonostante l’altezza minima per i vigili volontari sia di mt. 1,62.
Si richiama pertanto al principio di affidamento che si sarebbe consolidato in questi lunghi anni di servizio volontario oltre alla giurisprudenza amministrativa che ha da tempo affermato l’illegittimità “dell’art. 3 comma 2, d.P.C.M. 22 luglio 1987 n. 411, modificato dall’art. 1 D.P.C.M. 27 aprile 1993 n. 233, nella parte in cui fissa in m. 1,65 il limite minimo di altezza per partecipare al concorso a posti di vigile del fuoco di ruolo, introducendo in parte qua una regola diversa da quella dettata per il personale volontario dello stesso Corpo dal regolamento emanato con D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.
Il Corpo volontario dei Vigili del Fuoco svolge i medesimi compiti di servizio di soccorso del personale permanente; pertanto, il diverso limite di statura previsto per i volontari rispetto agli appartenenti a pieno titolo è illegittimo, giacché fondato su discriminazione manifestamente irragionevole.
Il Consiglio di Stato ha dato piena attuazione dei principi stabiliti con la direttiva comunitaria 2000/78/CE con il parere 2636/2015, secondo cui la finalità perseguita dal legislatore con la legge 12 gennaio 2015 n.2, è quella di “non precludere l’accesso ai Corpi suddetti [forze armate, alle forze di polizia e al corpo dei vigili del fuoco] in ragione della mancanza del requisito dell’altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi in maniera imprescindibile l’idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d’istituto”.
Il divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, peraltro, è esplicitamente esteso anche alle attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia. Queste ultime possono certamente effettuare selezioni, purché non siano basate sul mero dato numerico, quanto su prove realmente selettive, come ad esempio quelle ginniche, dal momento che l’altezza non è parametro adeguato a rispecchiare le effettive capacità fisiche di un soggetto.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per non aver la ricorrente impugnato il bando che contiene la previsione di un’altezza minima per coloro essere selezionati. Nel merito concludeva per il rigetto del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 207/2015 attuativo della disciplina di cui alla L. 2/2015 altezza non è più un parametro per l’ammissione ai concorsi nelle Forze di Polizia. La nuova disciplina si applica alle ammissioni successive alla data del 16.1.2016.
Nel caso di specie anche il concorso è stato effettuato nel 2008, l’arruolamento della ricorrente è avvenuto in epoca successiva all’entrata in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina e pertanto l’esistenza dei requisiti fisici richiesti deve essere valutata secondo le norme vigenti attualmente.
Il ricorso va, pertanto, accolto, ma possono compensarsi le spese in considerazione della novità della disciplina.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate ad eccezione del contributo unificato che va restituito ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Paola Patatini, Referendario