Divieto di discriminazione in ragione della razza e dell’origine etnica, Tribunale di Como 16 agosto 2019.
XXX con il patrocinio dell’ avv. MAESTRI ANDREA e dell’avv. SACCO GIORGIO; elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAESTRI ANDREA
RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. 00000000000) con il patrocinio dell’ AVVOCATURA DELLO STATO MILANO elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA 1 MILANO presso AVVOCATURA STATO MILANO
RESISTENTI
Il giudice , scaduti i termini per memorie delle parti, assegnati all’udienza 29/05/2019, ha emesso la seguente
ordinanza Con ricorso ex artt. 28 D Lgs 150/2011, 44 D Lgs 286/1998 e 4 D Lgs 215/2003, XXX cittadina peruviana in possesso di permesso di soggiorno, che, quale interprete di lingua spagno la, il 28/1/2019 aveva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di un mese, con la cooperativa ….. che, per conto dell’agenzia europea EASO (European Asylum Support Office), l’ Ufficio europeo indipendente di sostegno per l’asilo, forniva agli Stati membri e nello specifico, alla Questura di Milano, il necessario supporto per la traduzione con interpreti qualificati -lamentava che con una telefonata del 14/2/2019, la cooperativa aveva comunicato l ‘ anticipato recesso unilaterale dal contratto, invitandola a non presentarsi l’indomani al lavoro, indicazione da lei disattesa, in quanto si era recata nella Questura di Milano, ma ne era stata ” allontanata, senza motivazioni, se non l’indicazione informale di una direttiva ad personam giunta in tal senso nientemeno che dal Ministero dell’Interno”
Deduceva pertanto, la violazione del divieto di condotte di contenuto discriminatorio di cui, avendo la cooperativa negato l’esibizione di copia della nota ministeriale con la quale le era stato inibito l’ingresso nella Questura di Milano, ipotizzava il collegamento con la pubblicazione del libro Lettera agli italiani come me con cui XXXX aveva manifestato il proprio impegno in favore dei cittadini extracomunitari, e chiedeva la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 25.000,00 oltre alla pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale
Si costituiva la cooperativa che eccepiva l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, in quanto nel ricorso, la residenza della ricorrente veniva indicata in Limbiate e nel merito, l’infondatezza della domanda, essendosi limitata a dare esecuzione alla richiesta della committente, l’agenzia EASO – che a sua volta aveva ricevuto una comunicazione ufficiale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di sospensione della collaborazione tra la Questura di Milano, in attesa dei risultati delle indagini avviate nei suoi confronti – nel rispetto di quanto previsto dal contratto – essendo stata messa in dubbio l’affidabilità del suo operato, in un settore particolarmente sensibile, quello della sicurezza nazionale – e in particolare, dell’art 7 che, in conformità all’art 2237 co 1 cc, le consentiva il recesso unilaterale, con il solo obbligo del preavviso minimo di 1O giorni, di cm aveva poi versato la relativa indennità sostitutiva.
Si costituiva anche il Ministero dell’Interno che, oltre a contestare la competenza territoriale di questo Tribunale, eccepiva l’inammissibilità della domanda, in mancanza un rapporto contrattuale con la ricorrente, che era stata solo messa a disposizione della Questura di Milano dalla cooperativa per conto di EASO, per il servizio di mediazione linguistico – culturale in lingua spagnola, in due diversi periodi, nel secondo dei quali, a febbraio 2019, la Questura di Milano aveva riscontrato un notevole aumento degli accessi di richiedenti asilo di nazionalità peruviana, non rilevato nei precedenti mesi, senza che la situazione politica del Perù potesse giustificarlo, per cui aveva avviato delle verifiche interne e con e-mail del 14/2/2019 il funzionario della Questura responsabile della IV Sezione Rifugiati aveva chiesto alla Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero l’immediata sostituzione della ricorrente, poi accordata in pari data ·…., negando pertanto, di aver mai espresso valutazioni di gradimento o meno nei confronti della stessa, anche in relazione a eventuali ipotesi di incompatibilità con l’attività da lei svolta all’esterno della Questura di Milano, di cui era venuto a conoscenza solo successivamente, dalle notizie apparse sulla stampa e sui socia! network
In udienza la ricorrente ha depositato il proprio certificato di residenza dimostrando così che quella di……,, indicata nel ricorso era frutto di un mero errore, ragion per cui la cooperativa a ha poi formalmente rinunciato a detta eccezione, Di conseguenza, il procedimento risulta correttamente instaurato nel foro previsto dall’art 28 co 2 D Lgs 150/2011 La causa può essere decisa senza dar corso all’istruttoria, in quanto le circostanze di fatto sono sostanzialmente pacifiche.
La domanda di XXX ha per oggetto l’ accertamento della discriminazione subita, la sua cessazione e il risarcimento del danno.
L’effettiva ragione che ha indotto la Questura di Milano a chiedere e ottenere da EASO, l’ agenzia europea committente della cooperativa l’immediata sostituzione della ricorrente dal servizio di mediazione linguistico – culturale in lingua spagnola, è emersa solo a seguito della costituzione del Ministero, che ha precisato che il giorno dopo detta sostituzione, il 15/ 2/2019, la Dirigente dell’ Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, dr.ssa I J , aveva informato la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell’Interno di aver rilevato un ingiustificato aumento degli accessi dei richiedenti asilo di nazionalità peruviana , a decorrere dal 2/1/2019, proprio in coincidenza con il servizio svolto dalla ricorrente, perché “nel mese di gennaio 2018 si era presentato un solo richiedente peruviano a fronte di ben 68 nel gennaio di quest’anno. Nell’intero mese di periodo 2018 sono stati registrati 1O accessi, mentre al 5 febbraio 2019 gli accessi registrati sono già 14.
Al riguardo, giova rilevare che dai report EASO risulta che nell’anno 2017 nell’Unione Europea sono state registrate 51O richieste di protezione internazionale di stranieri di nazionalità peruviana, a dimostrazione che i numeri rilevati presso la Questura di Milano appaiono eccessivi rispetto alla situazione complessiva a livello europeo” (e-mail 15/2/2019 – doc 3 Ministero).
Non vi sono elementi per sostenere – come ritenuto invece dalla ricorrente – che tale motivazione, per il solo fatto di essere successiva alla sua sospensione, peraltro di un solo giorno appena, sia un espediente, ideato al solo fine di celarne la vera ragione, di natura politica e ideologica – per il suo impegno culturale e sociale per il riconoscimento della nazionalità italiana ai cittadini extracomunitari, ormai integrati nello Stato – anche perché all’epoca, nessuna iniziativa era stata ancora intrapresa dalla ricorrente per contestare tale decisione, per cui non vi era ancora l’esigenza per il Ministero, di precostituirsi un’ eventua le motivazione “di comodo”, da ritenere come tale, del tutto inattendibile.
Paradossalmente è proprio l ‘ in consistenza della motivazione ” ufficiale ” a rivelarne l’ autenticità (perché per sviare eventuali sospetti da quella effettiva, se ne sarebbe adottata un’ altra, sicuramente più convincente) e la natura discriminatoria.
Infatti, anche a voler ritenere esatti i dati contenuti nella e-mail del 15/2/2019, il Ministero, oltre a non rivelare quali esito abbiano poi avuto le verifiche interne, dirette ad accertare un eventuale coinvolgimento di XXX nell’ incremento delle domande di asilo di cittadini peruviani alla Questura di Milano, nonostante i mesi ormai trascorsi, non ha tantomeno indicato se, dopo il suo allontanamento, tali domande si siano eventualmente ridotte in misura sensibile.
li Ministero non ha neppure ritenuto opportuno indicare se il dato rilevato all’inizio del 2019 per Milano, rispetto a quello dell’anno precedente, fosse del tutto anomalo, anche rispetto a quello di altre grandi città d’Italia, non sembrando significativo il dato complessivo rilevato nel 2017 per l’intera Comunità Europea, cioè due anni prima, per l’incostanza dei flussi migratori.
In ogni caso, non è stato neanche dedotto che le domande dei cittadini peruviani fossero pure inammissibili e quindi, avessero ingiustificatamente aggravato il carico di lavoro dell’Ufficio Immigrazione (circostanza comunque non provata).
L’inconsistenza dei sospetti sulla condotta della ricorrente, rivelatisi del tutto inidonei a giustificarne l’ allontanamento , ne svela anche la reale natura discriminatoria perchè tale provvedimento si è basato sul sillogismo, del tutto indimostrato, che l’incremento delle domande di asilo dei cittadini peruviani era stato favorito unicamente dall’illegittimo interessamento di un’altra persona, che operava necessariamente all’interno dell’Ufficio Immigrazione e aveva la loro medesima nazionalità.
In definitiva, la Questura di Milano ha chiesto l’immediata sostituzione di XXX solo perché aveva la stessa nazionalità peruviana di coloro che, a suo giudizio , avevano presentato un numero di domande di asilo superiore al passato ma del tutto ingiustificatamente, valutazione questa, non solo indimostrata , ma neppure sostenibile a livello indiziario, stante l’assoluta inconsistenza dei sospetti sul suo corretto operato come mediatrice linguistico – culturale di lingua spagnola.
Si è quindi trattato dì una decisione sicuramente discriminatoria perché in ragione della nazionalità, è stato riservato alla sola ricorrente un trattamento diverso e peggiore, rispetto a quello degli altri interpreti, reclutati dalla cooperativa , per conto dell’ agenzia EASO.
Come noto in fatti, il divieto di discriminazioni in ragione della razza e dall’origine etnica, che trova il suo fondamentale presidio nell’art 3 cost., è stato poi esplicitato ne ll’ art 43 co 1 O Lgs 286/1998 TU Immigrazione, di contenuto generale, non limitato ai soli lavoratori, e quindi nel D Lgs 215/2003 di attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica che – a differenza del successivo D Lgs 216/2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – è finalizzato a colpire tali discriminazioni indipendentemente dal contesto in cui si verificano, mentre il secondo, ha un ‘ applicazione ristretta al mondo del lavoro, in riferimento alle discriminazioni per ragioni relative alla religione, alle convinzioni personali, agli hand icap , all’età e all’orientamento sessuale del lavoratore.
In particolare, l’art 2 col lett. b) D.Lgs. 215/2003 qualifica come discriminazione diretta l’ipotesi in cui ” per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga” e il co 4 precisa che “l’ordine di discriminare persone a causa della razza o dell’origine etnica è considerato una discriminazione”.
Di conseguenza, della richiesta di immediata sostituzione della ricorrente rivolta dal Ministero all’agenzia EASO, a cui la cooperativa ITC ha dato poi esecuzione, risponde esclusivamente il Ministero, non solo perché la cooperativa non aveva possibilità di opporsi, non avendo certo il potere di imporre la presenza nell’Ufficio Immigrazione della Questura di un’interprete a questa “non gradita”, ma soprattutto perché, come riconosciuto dalla stessa ricorrente , l’agenzia europea EASO, dopo essere venuta a conoscenza delle indagini in corso, le aveva proposto, sempre tramite la cooperativa • altre posizioni dove svolgere la stessa funzione, condotta indicativa che entrambe non condividevano assolutamente la decisione della Questura, che in definitiva, l’ha loro ordinata e imposta.
Non ha alcun rilievo infatti, l’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra la ricorrente e il Ministero dell’Interno, perché, come si è detto, il divieto di discriminazioni per l’origine etnica prescinde dall’esistenza di un contratto di lavoro tra le parti, per cui vale ed è quindi efficace, in qualsiasi contesto delle relazioni sociali
Passando all’esame delle conseguenze sanzionatorie, cominciando dalla domanda di cessazione della condotta discriminatoria, essendo ormai scaduto al 28/2/2019 il termine del contratto di collaborazione coordinata e continuativa concluso con la cooperativa – già al momento del deposito del ricorso (3/4/2019), può solo disporsi, per il futuro, la revoca, ove fosse stata disposta dal Ministero resistente, del divieto al rinnovo di incarichi alla ricorrente presso qualsiasi Questura o altro ufficio pubblico.
Per quanto concerne il risarcimento del danno, avendo XXX già ottenuto dalla cooperativa lii il pagamento dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso del recesso (10 giorni) di€ 840,25, le spetta la somma di€ 336,1O che avrebbe percepito se le fosse stato consentito di continuare a lavorare fino al 28/2/2019, data di scadenza del contratto, cioè anche nei quattro giorni successivi al termine del preavviso.
Nessuna somma può esserle liquidata per la perdita di ulteriori occasioni di lavoro, neppure indicate, comunque da escludere per il futuro, per effetto dell’imposizione del precedente divieto.
Anche il danno non patrimoniale o morale, peraltro dedotto in modo assolutamente generico, non è stato in alcun modo provato.
Appare comunque opportuno osservare che l’art 28 co 6 D Lgs 150/201 I consente al giudice di condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche tenendo conto del fatto che l’atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione a una precedente azione giudizi ale , ovvero ingiusta reazione a una precedente attività del soggetto leso volta, ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento ipotesi che Cass SU 16601/2017 ricomprende tra i casi tipizzati dei cd. risarcimenti punitivi, ma che non risulta essersi concretamente verificata nella vicenda in esame, come implicitamente desumibile anche dalla mancanza di un’esplicita richiesta al riguardo della ricorrente.
Infine, in base al successivo co 7 dell’art 28 cit. dev’essere ordinata la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, per una sola volta, a cura della ricorrente ma a spese del Ministero resistente, sul quotidiano il Corriere della Sera.
Appare corretto compensare le spese del procedimento tra la ricorrente e la cooperativa mentre quelle tra la ricorrente e il Ministero, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza di quest’ultimo.
PQM
visti gli artt 28 D Lgs 150/2011, 44 D Lgs 286/1998, 4 D Lgs 215/2003 e 702 cpc
dichiara
il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Ministero dell’Interno, per aver richiesto e ottenuto dalla cooperativa l’immediata sostituzione di XXX mediatrice linguistico – culturale in lingua spagnola alla Questura di Milano e conseguentemente,
ordina
al Ministero del!’ Interno di cessare l’eventuale reiterazione della condotta discriminatoria;
condanna
il Ministero dell’Interno al pagamento di € 336, I O a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dal 28/2/2019 al saldo;
ordina
la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, per una sola volta, a cura della ricorrente ma a spese del Ministero resistente, sul quotidiano il Corriere della Sera;
compensa le spese di giudizio tra la ricorrente e la cooperativa –
condanna
il Ministero dell’Interno al pagamento del spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, da distrarre in favore dei suoi difensori, che hanno dichiarato di averle anticipate, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Si comunichi.
Como, 16/8/2019