Diniego congedo parentale, discriminazione di genere, Tribunale di Grosseto, sentenza del 14 febbraio 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO in persona del Giudice, all’udienza del 13 febbraio 2024, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell’art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 230 del … dell’anno 2023, cui è stata riunita la causa n. 231/23, vertente
TRA
### C.F. ###, nata a ### il ### e residente in ###, ma elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell’avv. ### che la rappresenta e difende in giudizio unitamente e/o disgiuntamente all’avv. ### come da procura speciale in atti telematici.
RICORRENTE
E
MINISTERO dell’### della ### e della ### in persona del ### pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa ### e dal dr. ### funzionario delegato dell’USR della ### CONVENUTO
OGGETTO: spettanze retributive.
CONCLUSIONI
DELLE PARTI: Ricorrente giudizio RG. 230/23: “### all’Ilmo Tribunale di ### in funzione del Giudice del lavoro, accertare il diritto della ricorrente all’intera retribuzione, alla mancata riduzione in misura proporzionale delle ferie e la tredicesima ai sensi dell’art. 12, co. 4 CCNL di comparto e per l’effetto, condannare l’### convenuta al pagamento delle suddette voci con la conseguente restituzione della somma già detratta a partire dalla mensilità di gennaio 2023 fino a settembre 2023, oltre al riconoscimento nella misura corrispondente della tredicesima e delle ferie, oltre interessi legali. Il tutto entro lo scaglione di valore. Con vittoria di spese di lite”. – ricorrente
All’illmo Tribunale di ### contrariis reiectis: – accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base del servizio effettivamente prestato a tempo determinato e per l’effetto condannare il Ministero convenuto a collocare il ricorrente nel livello stipendiale corrispondente a quello riconosciuto al personale di ruolo in base al ### applicabile nonché al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto nei limiti di ### Con vittoria di spese di lite”.
Convenuto per entrambi i giudizi: “All’Illmo Tribunale adito : – in via preliminare disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento RG n. 231/2023 pendente di fronte al Tribunale Civile di ### sezione ### – respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorsi separati iscritti rispettivamente con i numeri di ruolo 230/2023 e 231/2023, depositati in data ###, la ricorrente in epigrafe indicata – premesso d’aver prestato attività lavorativa in qualità di docente presso all’### – A. ### per un posto di sostegno con decorrenza dal 7.9.22 e cessazione al 30.6.23 e d’aver richiesto di fruire negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 del congedo parentale, quale genitore del minore ### nato il ### (doc. 1), precisando che l’altro genitore non aveva mai usufruito del detto istituto – rappresentava che la ### dello Stato aveva operato detrazioni sulla propria basta paga a seguito del decreto emesso il ### dall’IC 1 di ### prot. 7762. In ragione di quanto sopra, la ricorrente si vedeva decurtare il trattamento economico a titolo di retribuzione e in misura corrispondente le ferie e la tredicesima per il periodo in cui si era avvalsa del congedo. Chiedeva dunque che il Tribunale volesse accertare l’illegittimità dell’operato della P.A. Con il ricorso n. rg. 231/2023 chiedeva inoltre che il Tribunale volesse accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, dell’anzianità di servizio maturata dall’inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il ### nonché delle differenze retributive maturate. Ciò in ragione del principio di parità e del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato posto dalla clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 99/70.
Tanto premesso, concludeva come in epigrafe puntualmente riportato.
2. Si costituiva il Ministero dell’### e del ### proponendo in via preliminare istanza di riunione dei due ricorsi RG n. 230/2023 e 231/2023 pendenti. Nel richiamare gli orientamenti applicativi ### e ###098 dell’### (doc. 4-5) ribadiva la legittimità delle operate trattenute, nonché la correttezza dell’inserimento a sistema e dell’invio dei decreti con i giorni di congedo effettivamente richiesti ed usufruiti da parte ricorrente (doc. 4) alla RTS Provinciale di ### per l’applicazione; evidenziava tuttavia che la Rts provinciale, in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile effettuati a campione nell’anno 2022, ha operato inspiegabilmente trattenute su periodi non comunicati da parte dell’ istituzione scolastica in cui prestava servizio la docente ### sulle quali aveva pertanto richiesto un chiarimento alla ### territoriale di ### (si vedano le note del 10.11.2023). Deduceva infine l’infondatezza della domanda volta al riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base del servizio effettivamente prestato a tempo determinato, stante la non avvenuta immissione in ruolo.
3. Con il provvedimento del 7.02.2024 i procedimenti in epigrafe venivano riuniti vista l’evidente connessione soggettiva. All’odierna udienza – tenutasi nelle forme di trattazione scritta – e la causa veniva dunque discussa e decisa sulla base di note scritte con deposito della sentenza nel sistema telematico.
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4. Giova preliminarmente in questa sede richiamare la normativa di riferimento vigente ratione temporis (e quindi anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. 105/2022, come ulteriormente innovato dalla L. 197/2022). ### del congedo parentale è disciplinato dall’art. 32, co. 1, del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma del quale, nella versione vigente ratione temporis: “1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al ### per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi (…)”.
Deve rilevarsi che in forza del D.lgs. n. 80 del 15 giugno 2015 la soglia degli otto anni di vita del bambino (rilevante nel caso di specie atteso che il figlio della ricorrente all’atto della prima domanda stava per compiere 8 anni) è stata elevata a 12 anni.
Il trattamento economico del congedo parentale è invece disciplinato dal successivo art. 34, a mente del quale: “1.Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità’ pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. ###à è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. 2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all’articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all’ottavo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.
4. ###à è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7” 5. ###. 12 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, nel rimandare in via generale alle vigenti disposizioni sulla tutela della maternità, integra la disciplina normativa del congedo parentale, prevedendo tuttavia che, nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro di cui all’art. 32, co. 1 lett. a), T.U. cit. per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per l’intero.
La norma di legge determina quindi il trattamento minimo inderogabile a favore del lavoratore, mentre quella convenzionale può ampliare in senso più favorevole (cd. derogabilità in melius) le soglie di tutela oppure disciplinare le materie riservate alla competenza della contrattazione collettiva o quelle espressamente non regolate dal legislatore.
In via generale, infatti, la normazione collettiva – salvo casi particolari non può derogare in peius (cd. inderogabilità in peius) le disposizioni di legge in ragione del criterio gerarchico delle fonti normative, pena la nullità delle clausole dei contratti collettivi che si rivelassero peggiorative rispetto al trattamento minimo legale in virtù dell’articolo 1418, comma I, ###. 12 cit., in linea con quanto ricordato, introduce una disciplina collettiva di comparto più favorevole rispetto a quella generale del T.U. in forza della quale i primi 30 giorni di congedo parentale sono sempre retribuiti al 100%, i restanti 5 mesi sono retribuiti con un’indennità pari al 30% della retribuzione mentre gli ulteriori 4 mesi (o 5 mesi) non sono retribuiti, sempre che tale periodo venga fruito dalla coppia nei primi tre anni di vita del bambino.
Viene così valorizzata ai fini della pienezza della retribuzione la condizione inderogabile che si tratti solo dei primi 30 giorni di congedo.
È ciò che accade appunto, nel caso di specie, con l’art. 12 del C.C.N.L. Scuola rispetto all’istituto del congedo parentale. Tale previsione collettiva va ad incidere sul dettato generale dell’art. 32 T.U. (come modificato nel 2015, secondo quanto già ricordato).
Modificato l’assetto normativo generale non può, a cascata, tale modifica non incidere sulla disciplina retributiva fissata dall’art. 34 senza che a tale interpretazione possa far velo la circostanza che l’art. 34 indichi il limite dei sei anni di vita.
In particolare, l’art. 34 del D.lgs. n.151/2001 prevede infatti che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
Tuttavia, l’art. 12 non opera in via generale alcuna distinzione tra i casi in cui il minore abbia più o meno di sei anni. Il che comporta necessariamente che i primi 30 giorni sono retribuiti per intero entro i 12 anni del bambino, decorsi i quali (30 giorni) – per il ### – l’indennità economica, pari al 30% della retribuzione, spetta indipendentemente dal reddito individuale e per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino (prima terzo, come detto).
Infine, solo per coloro che si trovino al di sotto di una certa soglia di reddito, il congedo continuerà ad essere indennizzato nella già menzionata percentuale dai 6 agli 8 anni del bambino, mentre nessuna retribuzione spetta per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.
6. Quello appena delineato è il quadro normativo e retributivo risultante dalle modiche introdotte nel 2015 per effetto del combinato disposto della normativa nazionale di cui al T.U. e di quella collettiva di comparto.
Del resto, lo stesso art. 12 C.C.N.L. laddove ha voluto distinguere i benefici introdotti in ragione di una certa fascia di età lo ha previsto espressamente (cfr. il co. 5 dell’art. 12 ove si prevede che: “Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni”). Si veda nello stesso senso il parere dell’USR Umbria del 3.4.2014 allegato al ricorso di parte ricorrente (doc.8).
7. Ne consegue che deve essere accertato il diritto della ricorrente all’intera retribuzione, alla mancata riduzione in misura proporzionale delle ferie e della tredicesima ai sensi dell’art. 12, co. 4 ### di comparto con conseguente condanna dell’### convenuta al pagamento delle suddette voci e alla restituzione della somma già detratta a partire dalla mensilità di gennaio 2023 fino a settembre 2023, oltre al riconoscimento nella misura corrispondente della tredicesima e delle ferie, oltre interessi legali.
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8. Per quanto invece concerne la domanda volta al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata da parte ricorrente deve rilevarsi quanto segue. ###, sulla base della normativa vigente in materia che limita ai dipendenti di ruolo la progressione retributiva collegata all’anzianità di servizio, contesta la dedotta equiparabilità dei lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato in quanto nel pubblico impiego la differenza tra le due categorie sarebbe giustificata dal superamento delle procedure concorsuali quale requisito di accesso per l’immissione in ruolo. In concreto, dunque, il Ministero convenuto attribuisce al personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio (il primo dei quali di 3 anni), mentre non riconosce ai dipendenti assunti a termine alcuna anzianità̀ in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine con il medesimo instaurati, erogando loro sempre e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale. Il richiamo è all’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994 secondo cui “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
8.1. In ambito europeo trova però cittadinanza il principio in forza del quale è vietata la disparità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e no.
Tale principio trova fondamento nella clausola 4 dell’### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell’### (principio di non discriminazione), così come interpretata dalla Corte di Giustizia. Il suo rispetto, invocato da parte ricorrente, impone dunque la completa valorizzazione in termini di anzianità̀ dell’attività̀ lavorativa svolta in ragione di contratti a termine. In senso contrario, non può valere la considerazione per cui la disparità di trattamento nella progressione in carriera troverebbe invece fondamento nella circostanza che nel pubblico impiego è richiesto il superamento delle procedure concorsuali quale requisito di accesso per l’immissione in ruolo atteso che le modalità di selezione del personale non incidono sulla qualità del lavoro prestato. La già menzionata clausola 4 stabilisce infatti che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; (…) “I criteri del periodo di anzianità̀ di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità̀ siano giustificati da motivazioni oggettive”. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha così chiarito la portata generale della direttiva 99/70/CE e del principio della parità̀ di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come ‘di ruolo’ in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché́́́́ la loro applicazione uniforme negli ### membri, riservando a questi ultimi la possibilità̀ di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (si veda: Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-307/5 Del Cerro punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C-444/09 Gavieiro e C- 456/09 Torres punto 43). ### disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può̀ essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell’impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell’accordo quadro, scopi individuati dalla stessa corte nella “garanzia della parità̀ di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (…) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato”. Il trattamento retributivo progressivamente collegato all’anzianità̀ di lavoro rientra, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva (v. in tal senso anche C. App. Milano, 20.4.2012). Del resto, tale interpretazione della Corte di Giustizia costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione sancito dall’art. 21 della ### dei ###
8.2. Nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente può̀ trovare accoglimento nella misura in cui, rilevata la sussistenza di una situazione sostanzialmente equiparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato e rilevata altresì una differenziazione nel trattamento dei dipendenti assunti a termine, si constati l’assenza di qualsivoglia ragione atta a giustificare tale disparità.
Ebbene lo scatto di anzianità̀ non ha altra funzione se non quella di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggior professionalità̀ e competenza del lavoratore. Nel caso della ricorrente, il costante e reiterato rinnovo di rapporti di lavoro a tempo determinato per numerosi anni ha di fatto realizzato una situazione del tutto assimilabile, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità̀, a quella propria di un rapporto a tempo indeterminato nel medesimo arco temporale.
La ricorrente ha quindi acquisito nel tempo un’esperienza paragonabile, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai suoi colleghi di pari anzianità sebbene legati all’amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato. ### disparità di trattamento riservata alla ricorrente non risulta quindi legittimata da alcuna ragione obiettiva, né in altro modo giustificabile, come richiesto invece dalla giurisprudenza comunitaria alla luce del richiamato principio di non discriminazione. Essa, fino a che si è protratta, ha integrato senz’altro una violazione della norma imperativa di cui alla clausola 4 dell’### 8.3. Va dunque accolta la domanda di parte ricorrente di condanna dell’### convenuta al riconoscimento dell’anzianità̀ di servizio maturata e al collocamento al livello stipendiale corrispondente a tale anzianità̀, nonché́́ la domanda relativa alla condanna generica nei confronti della detta ### al pagamento delle differenze retributive corrispondenti ai suddetti scatti stipendiali, somme da attribuirsi in via risarcitoria per la constatata violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 citata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l’attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: – accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla fruizione dell’intera retribuzione secondo quanto previsto dall’art. 12, co. 4, ### e, per l’effetto, – condanna il Ministero dell’### e del ### alla restituzione delle trattenute già operate e al pagamento delle relative voci per l’intero periodo di congedo richiesto dalla ricorrente; – dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell’anzianità̀ di servizio maturata sulla base del servizio effettivamente prestato a tempo determinato riconosciuto al personale di ruolo in base al ### applicabile e, per l’effetto, – condanna il Ministero dell’### a collocare la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità̀ di servizio maturata e al pagamento, in favore della stessa, delle relative somme spettanti a titolo di differenze stipendiali, oltre interessi e rivalutazione come per legge; – condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida in ### per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. ### 13 febbraio 2024
IL GIUDICE