Discriminazione disabilità, rifiuto di iscrizione studiente disabile da parte di una scuola, Tribunale Termini Imerese, ordinanza del 23 luglio 2024

Tribunale Ordinario di Termini Imerese

Sezione Civile

Il Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci,

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 19 luglio 2024, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento avente ad oggetto il ricorso ex artt. 3 L. n. 67/2006 ed ex artt. 700 e 669 sexies comma 2 c.p.c.

tra

________________________, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore _____________, nata a Palermo in data __/__/__, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Dolores Broccoli, Elena Buccanfuso e Walter Miceli, giusta procura in calce al ricorso;

ricorrenti

e

Liceo Artistico “________”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

resistente non costituito

letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19 luglio 2024;

rilevato che con ricorso depositato il 17.5.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Liceo Artistico “______”, e, premesso di essere genitori della minore _______, affetta da “Deficit cognitivo di grado lieve”, esponevano:

– di aver presentato, in data 1.2.2024, domanda telematica di iscrizione scolastica della figlia presso il liceo convenuto;

– che con comunicazione a mezzo email del 15.3.2024, tuttavia, l’istituto scolastico aveva rifiutato la domanda di iscrizione della minore, comunicando che la stessa era stata smistata presso l’istituto professionale della medesima cittadina;

– che richiesti chiarimenti in ordine al rifiuto dell’iscrizione, l’istituto scolastico aveva dedotto che la scelta era motivata dal numero di domande di iscrizione di alunni disabili, non accettabili dal numero 10 in poi, a causa della necessità, motivata sulla scorta delle norme di cui al DPR n. 81/2009 e del regolamento di istituto, di formare classi composte da un numero massimo di 20 alunni, con possibili deroghe fino al 10%, di cui massimo due in condizioni di disabilità;

rilevato che i ricorrenti deducevano l’illegittimità della condotta del Liceo Artistico de quo, concretatasi nel rifiuto di iscrizione scolastica di ____, con conseguente discriminazione in violazione della legge n. 104/1992 nonché della legge n. 67/2006, del D.P.R. n. 81/2009, nonché della normativa sovranazionale di riferimento e chiedevano, pertanto, al Tribunale, in via cautelare, di adottare i provvedimenti idonei a far cessare la condotta discriminatoria nei confronti della minore, ordinando all’istituto scolastico convenuto di accogliere la domanda di iscrizione della medesima per l’a.s. 2024/2025;

rilevato che il Liceo Artistico “_______”, pure ritualmente evocato, tuttavia, non si costituiva in giudizio;

considerato, quale generale premessa, che al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall’art. 3 Cost., con la legge n. 67/2006, è stato introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria, diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che di fatto le ponga in una condizione di esclusione ed emarginazione;

osservato che il testo normativo or ora richiamato, all’art. 2, enuclea la nozione di discriminazione diretta e indiretta, per tali dovendosi intendere, rispettivamente, quando “per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga”, e quando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”;

ritenuto che alla luce di tale normativa ogni condotta, anche omissiva, dell’Amministrazione, che abbia l’effetto di porre il disabile in una condizione svantaggiata rispetto agli altri, deve essere necessariamente ricondotta alla nozione di discriminazione, secondo la lettura esegetica dell’art. 2 della L. n. 67/2006 offerta da Cass., sez. un., n°25011/2014;

ritenuto, inoltre, che il diritto della persona disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale “la cui tutela passa attraverso l’attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna” (ancora Cass. n. 25011/2014), così come rammentato, del resto, anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 215/1987), per la quale la frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua potenziale emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità;

rilevato, ancora, che l’organizzazione della rete scolastica, in particolare delle classi con alunni in situazione di disabilità, è disciplinata dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/2009, il quale dispone: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

ritenuto che, dall’interpretazione letterale della norma or ora richiamata, non si evince alcuna prescrizione normativa in ordine al numero massimo di alunni della classe ospitante soggetti affetti da disabilità, esclusa, per vero, dalla locuzione “di norma” testualmente riportata dalla norma;

ritenuto, pertanto, che, nel rispetto dei poteri organizzativi di ciascun istituto scolastico, non parrebbe consentita l’esclusione di alunni affetti da disabilità sol perché non sia possibile garantire il rispetto del rapporto 1 a 20 di cui all’art. 5 comma 2 sopra citato (interpretazione, quest’ultima, avallata altresì dalla giurisdizione amministrativa intervenuta sul punto; cfr. Tar Toscana nel proc. n. 439/2018);

ritenuto, pertanto, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, che il rifiuto dell’iscrizione di _______, affetta da disabilità di grado lieve, posto in essere dal Liceo Artistico resistente integri, senza dubbio, una condotta discriminatoria, come si evince chiaramente dalle motivazioni dedotte a sostegno dell’esclusione;

rilevato, invero, che l’istituto scolastico di secondo grado, nella mail inviata alla ricorrente _________, n.q. di genitore della minore, si è limitata a precisare di non poter accettare le iscrizioni di alunni disabili superiori al n. 10, richiamando la normativa di cui al D.P.R. n. 81/2009, senza null’altro aggiungere in ordine a specifici profili didattici e/o organizzativi posti alla base del rifiuto;

rilevato che, parimenti, nessun ulteriore e specifico profilo idoneo a giustificare l’esclusione emerge dalla disamina del Regolamento di istituto, pure offerto dai ricorrenti, in cui, nella parte relativa alla formazione delle classi prime, si richiama il numero medio di 20 alunni nel caso in cui sia presente un alunno disabile, e, anzi, si valorizzano le “preferenze” espresse dai genitori all’atto dell’iscrizione definite come “la richiesta da parte di un genitore di fare o di non far frequentare preferibilmente il proprio figlio unitamente ad altro studente.”;

ritenuto, pertanto, sulla scorta del panorama normativo così come brevemente richiamato nonché delle circostanze di fatto dedotte dai ricorrenti, che il rifiuto dell’iscrizione di ___________ al primo anno del liceo artistico nonché lo smistamento della medesima in altro istituto, indicato come seconda scelta, integrino una condotta discriminatoria, comportando per l’alunna de quo un trattamento diverso e deteriore in ragione della disabilità, rispetto agli alunni normodotati;

ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere accolto;

per questi motivi

in accoglimento del ricorso, accertata la natura discriminatoria della condotta del Liceo Artistico “________” nei confronti di _______, ordina all’istituto scolastico in questione l’immediata e pronta iscrizione dell’alunna per l’a.s. 2024/2025 alla classe prima dell’istituto;

spese al merito.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza. Termini Imerese, 23 luglio 2024

Il Giudice

Rossana Musumeci